Cassa integrazione semplificata se la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per il caldo eccessivo è stata disposta dalla pubblica autorità (es. Asl). In tal caso, infatti, il datore di lavoro presenterà domanda di Cigo con causale “sospensione o riduzione per ordine di pubblica autorità” e dovrà solo indicare nella relazione tecnica gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, senza doverla allegare. Lo precisa l'Inps nel messaggio 2736/2024 in cui spiega che, in assenza del provvedimento dell’autorità la cassa è comunque attivabile con la causale “evento meteo” per “temperature elevate” ma in tal caso il datore dovrà specificare l’evento meteorologico avverso e la tipologia di lavorazioni concretamente svolte dai lavoratori.
Causali Distinte
Le due causali sono distinte e, pertanto, non possono sovrapporsi sugli stessi periodi temporali neppure parzialmente. Tuttavia nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, l’Inps riconoscerà la Cigo sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro.
Eventi EONE
Per entrambe le causali, in quanto annoverabili tra gli eventi oggettivamente non evitabili (cd. “EONE”), l’Inps ricorda che si applicano le seguenti deroghe nella concessione della cassa integrazione:
- Non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro pari a 30 giorni presso l’unità produttiva;
- Non è previsto il versamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro;
- Il termine di presentazione della domanda coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- L’informativa sindacale non è preventiva;
- Nel settore edile e lapideo l’informativa sindacale è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
Fis e fondi di solidarietà
A seguito del riordino della normativa in materia operata dalla legge bilancio 2022 (legge 234/2021), il ricorso all'ammortizzatore sociale per entrambe le predette causali è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal fondo d'integrazione salariale (FIS) e dei fondi di solidarietà bilaterali.
Eventi Meteo
In merito l'Inps ricorda che in caso di causale “eventi meteo” l’integrazione salariale è ammissibile non solo per temperature superiori a 35 gradi ma anche per quelle inferiori «atteso che la valutazione sull'integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle percepite, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto».
Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura percepita superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.
Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all'aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
Anche lavori al chiuso
Per l’Inps, inoltre, lo stesso ragionamento va svolto anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) recata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni.
La documentazione
Per l’istruttoria della domanda con causale "eventi meteo" occorre indicare non solo l'evento meteorologico che si è verificato (il caldo eccessivo), ma anche descrivere l'attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse. A tal fine l’Inps spiega che pur non essendo necessario allegare alla domanda i bollettini meteo (che sono acquisiti d’ufficio dall’Inps) l’azienda può produrre anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.