Il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia Autonoma di Trento provvederà all’erogazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria a favore dei datori di lavoro che impiegano fino a cinque dipendenti. Dalla competenza gennaio 2024 anche questi datori di lavoro dovranno, pertanto, versare le aliquote di contribuzione al Fondo (pari allo 0,50% di cui due terzi a carico del datore ed il restante terzo a carico dei lavoratori). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 370/2024.
La novità segue la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro contenuta nella legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021). La riforma, tra l’altro, ha esteso dal 1° gennaio 2022 le tutele della cassa integrazione ordinaria e straordinaria a favore di tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dai requisiti dimensionali dell’azienda. Ciò si applica sia ai fondi di solidarietà bilaterali ma anche in quelli territoriali tra cui, per l’appunto, il Fondo territoriale della Provincia di Trento che, pertanto, è stato adeguato alle nuove disposizioni.
Tutele estese
Con il decreto interministeriale Lavoro-Economia del 15 novembre 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2014 il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia Autonoma di Trento è stato adeguato alla legge n. 234/2021. Di conseguenza anche le imprese che rientrano nel perimetro di applicazione del Fondo e che impiegano un numero di dipendenti inferiore a cinque, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 12 gennaio 2024, possono fruire dell’«Asi», l’assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie.
L’Inps ricorda che sono soggette al Fondo i datori di lavoro, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori non coperti dalla CIGO, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo anche i lavoratori a domicilio e coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, mentre sono esclusi i dirigenti. Per tutti i destinatari delle prestazioni del Fondo è richiesta un’anzianità di lavoro effettivo di almeno trenta giorni, anche non continuativi e cumulabili in diversi contratti di lavoro con il medesimo datore di lavoro, alla data della domanda di concessione del trattamento.
Contribuzione
Il decreto, inoltre, rimodula le aliquote contributive dovute. Dalla mensilità di «competenza gennaio 2024» il contributo da versare è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile (di cui due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore) se occupano mediamente sino a cinque dipendenti. Se occupano da 5,1 a 15 dipendenti il contributo sale allo 0,80% della retribuzione pensionabile (di cui due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore); se occupano mediamente più di 15 dipendenti il contributo è dello 0,90% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore)
L’Inps spiega, pertanto, che le procedure di calcolo verranno adeguate, avuto riguardo al nuovo assetto contributivo, con decorrenza dalla mensilità gennaio 2024.