Cassa COVID
Il documento riepiloga i nuovi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro all'esito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021. Tra questi spicca la proroga della Cassa COVID prevista dall'articolo 1, co. 300 della legge n. 178/2020 e già peraltro anticipata dall'Inps nel messaggio n. 406/2021 a fine gennaio. La disposizione da ultimo richiamata ha prorogato la CIGO, CIGD e l'ASO con causale covid (cioè in deroga a tutti i limiti di fruizione ordinariamente previsti per le integrazioni salariali "normali") per una durata massima di 12 settimane decorrenti dal 1° gennaio 2021 sino al 31 marzo 2021 (per la CIGO) e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per la CIGD e l'ASO; la CISOA avrà durata massima di 90 giorni nel periodo dal primo di gennaio al 30 giugno del 2021.
Viene ribadito che la fruizione degli interventi in parola prescinde dall'eventuale richiesta delle sei settimane riconoscibili con il dl n. 137/2020 (c.d. decreto ristori) e che non è previsto il pagamento di alcun contributo addizionale (per tutti i settori) a carico del datore di lavoro. Viene confermata anche la possibilità per le imprese che alla data del 1° gennaio 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) di optare per la CIGO COVID a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria. Medesima facoltà di opzione a favore dell'assegno ordinario è riconosciuta ai datori di lavoro iscritti al FIS che hanno in corso al 1° gennaio 2021 l'assegno di solidarietà.
Lavoratori in forza al 4 gennaio 2021
La legge di bilancio ha specificato che possono godere dei sopracitati trattamenti i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono l'intervento di integrazione salariale al 1° gennaio 2021. A questo riguardo l'Inps osserva che in conseguenza della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio, il primo giorno lavorativo utile per l’instaurazione dei rapporti di lavoro è stato il 4 gennaio 2021. Per non vanificare l'efficacia delle misure, in accordo con il Ministero del Lavoro, l'Inps spiega che i citati trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA, previsti dalla legge n. 178/2020, trovano applicazione - in tutti i settori di attività - ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.
Modalità di pagamento
Non ci sono novità anche per quanto riguarda le modalità di pagamento della prestazione che può essere anticipata dal datore di lavoro (tranne la CIGD a meno di imprese plurilocalizzate) oppure pagata direttamente dall'INPS (in tal caso anche con l'anticipo immediato del 40%) senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Proroga di altre integrazioni salariali
Il documento ricorda, infine, che sono stati rifinanziati ulteriori interventi di integrazione salariale in scadenza al 31 dicembre 2020 per alcuni settori. Si tratta in particolare: 1) della CIGS per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva (viene prorogata anche nel 2021 e nel 2022 per un massimo di 12 mesi); 2) dell'indennità di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center (proseguirà anche nel 2021); 3) dell'indennità di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria (proseguirà anche nel 2021); 4) del trattamento aggiuntivo di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica con rilevanti problemi occupazionali (anche nel 2021 e nel 2022 si potrà accedere ad un trattamento aggiuntivo di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale).
Settore aereo
Per il settore areo viene riconosciuta l'erogazione delle prestazioni integrative dell’indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, finanziati dal Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, previste ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016 anche ai periodi di integrazione salariale in deroga (CIGD) richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per una durata massima di 12 settimane.
Documenti: Circolare Inps 28/2021