Cassa Integrazione, Migliorato il pagamento dell'anticipo del 40%

Bernardo Diaz Giovedì, 19 Novembre 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps. L'applicativo INPS mostrerà di default al momento della domanda la facoltà per i datori di lavoro e consulenti di chiedere l'anticipo del 40% dell'integrazione salariale COVID-19.
Più chiara la possibilità per i datori di lavoro e consulenti di chiedere all'INPS l'anticipo del 40% delle integrazioni salariali con causale COVID-19 a favore dei propri dipendenti. Al momento della presentazione della domanda di CIG, infatti, l'Inps selezionerà in automatico la richiesta di anticipo del 40% delle somme ai lavoratori. Lo rende noto l'Inps, tra l'altro, nel messaggio n. 4335/2020 pubblicato ieri sulla nuova gestione della cassa integrazione e degli assegni dei fondi solidarietà dopo le modifiche apportate dal DL 34/2020 (Decreto "Rilancio"). I richiedenti, peraltro, potranno annullare la domanda di anticipo finché non siano stati forniti i dati di pagamento della prestazione.

L'anticipo vale il 40% dell'integrazione salariale

Le indicazioni dell'ente previdenziale riguardano il pagamento delle integrazioni salariali con causale covid-19 stabilite dal Decreto Cura Italia (Dl n. 18/2020) come successivamente modificate dal Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) con il quale il legislatore ha introdotto la possibilità, nel caso di pagamento diretto della cassa integrazione da parte dell'Inps, di chiedere anche un anticipo pari al 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale. La novità, valida per tutti i tipi di cassa integrazione (Cigo, Cigd e Asso) si applica esclusivamente alle domande presentate dal 18 giugno 2020 ed è utilizzabile anche con riferimento alle proroghe delle integrazioni salariali fissate dal Dl n. 104/2020 e dal Dl n. 137/2020.

Il pagamento anticipato è subordinato alla presentazione all'Inps della domanda di CIGO, CIGD o ASO da parte del datore di lavoro (o del suo intermediario abilitato) attraverso i consueti canali previsti per l'integrazione salariale entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L'anticipazione è pari al 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto ed approvato entro i massimali stabiliti dalla legge per le integrazioni salariali che per l'anno 2020 sono pari a 1.199,72€ per Cigo, Cigs e Assegno ordinario e a 1.727,41€ per l'Assegno ordinario erogato dal Fondo Credito (cfr: Circ. Inps 78/2020). 

Le domande

A tal fine l'Inps spiega che in sede di presentazione della domanda di CIGO, CIGD o ASO con causale COVID-19 verrà in automatico proposta la scelta di richiesta dell’anticipo del 40%. Poter inviare la domanda di CIGO con richiesta di anticipo si devono preventivamente inserire i dati necessari per il pagamento tramite l’applicativo “Richiesta anticipo CIG”, raggiungibile da “Servizi per le aziende ed i consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Richiesta d’anticipo 40%”. In caso di richiesta di anticipo non completamente definita, l’invio della domanda di CIGO non viene consentito.

Nel caso di CIGD o ASO occorre, invece, inserire il c.d. ticket per associare il nominativo alla domanda (l'operazione può essere completata anche in un secondo momento all'invio della domanda) ed inserire i dati necessari per il pagamento dell’anticipo (IBAN e numero ore di sospensione per ognuno dei lavoratori beneficiari inseriti in allegato alla domanda). Fino a questa fase, spiega l'Inps, è possibile annullare la richiesta di anticipo del 40% consentendo, pertanto, l’immediata protocollazione della domanda di CIGD e/o di assegno ordinario permettendo all’Istituto la sua lavorazione ed erogazione (senza anticipo). In ogni caso finché la domanda risulta in stato “Pervenuta”, sarà inoltre possibile procedere all’annullamento dell’intera domanda di CIGD e/o di assegno ordinario e della relativa richiesta di anticipo del 40%.

Modifica delle coordinate bancarie

Il documento spiega, infine, che se le coordinate bancarie fornite nella Richiesta Anticipo 40% non abbiano superato il controllo di titolarità (ad esempio, alla banca non risulta che l’IBAN inserito sia intestato al codice fiscale del beneficiario), sarà possibile presentare un’istanza alla competente Struttura territoriale dell’Istituto, chiedendo la modifica delle coordinate IBAN.

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Documenti: Messaggio Inps 4335/2020

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