La questione
Come noto l’articolo 98, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 come convertito con legge 77/2020 aveva, esteso la CIGD per sospensioni o riduzioni dell'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a favore dei lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensione sportivi professionisti, con retribuzione non superiore a 50 mila euro nel 2019, per un periodo massimo di nove settimane collocate tra il 23 febbraio ed il 31 ottobre 2020. L'Inps aveva disciplinato la prestazione con Circolare numero 86/2020. L’articolo 2 del decreto-legge n. 104/2020 ha abrogato il citato articolo 98, co. 7 del DL 34/2020 con alcune innovazioni rispetto alla disciplina originaria.
E' stato, in particolare, precisato che possono essere ammessi al trattamento in deroga i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti che abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro, nella stagione sportiva 2019-2020 (in luogo della retribuzione annua riferita al 2019). Tale retribuzione, peraltro, deve essere dichiarata dal datore di lavoro al momento della presentazione della domanda di CIGD (con la possibilità, peraltro, che le Federazioni Sportive e l'Inps, tramite la stipula di apposite convenzioni, possano scambiarsi i dati riguardo alla verifica della retribuzione).
La dichiarazione di responsabilità
A seguito della novella normativa l'Inps aveva già comunicato il rilascio dell'applicativo per la presentazione delle domande di CIGD (cfr. messaggio inps n. 3137/2020). Ora l'Istituto precisa che l'applicativo è stato aggiornato con l'obbligo per il datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione di responsabilità in ordine alla retribuzione contrattuale lorda, percepita dai singoli lavoratori per i quali si presenta domanda (che, come detto, nella stagione sportiva 2019-2020 non deve essere superiore a 50.000 euro) e che i lavoratori dovranno essere valorizzati come impiegati.
I datori di lavoro che hanno già inoltrato la domanda di CIGD dovranno integrarla inviando la dichiarazione di responsabilità, allegata al messaggio, all’indirizzo PEC della Struttura INPS territorialmente competente. In mancanza di tale dichiarazione integrativa non sarà possibile procedere con l’autorizzazione della prestazione richiesta.
Documenti: Messaggio Inps 3959/2020