Nove settimane di cassa integrazione in più fruibili dal 29 ottobre al 31 dicembre 2024 per i datori di lavoro della moda che abbiano sospeso o ridotto l’attività e non possano più fare ricorso alle tutele ordinarie. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 99/2024 in cui spiega che lo strumento è completamente gratuito per i datori di lavoro perché non si versa il contributo addizionale.
Destinatari
L’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 consente ai datori di lavoro, anche artigiani, appartenenti ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, di accedere a un trattamento di sostegno al reddito, comprensivo di contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.
La misura spetta a condizione che siano rispettati, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- sono classificati dall’Inps, ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nei settori Industria o Artigianato;
- svolgono le attività identificate dai codici ATECO 2007 riportati nell’Allegato n. 1 della circolare;
- hanno una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso alla misura di sostegno al reddito;
- hanno già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima della CIGO, cioè 52 settimane nel biennio mobile, (se datori di lavoro del settore industriale), o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato, per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale (26 settimane nel biennio mobile). In entrambi i settori opera anche il limite massimo di durata complessivo dei trattamenti di integrazione salariale (24/36 mesi nel quinquennio mobile).
Il dl n. 160/2024 assicura, quindi, un ulteriore intervento, in deroga ai predetti limiti, pari a 9 settimane sino a fine anno.
Il trattamento spetta solo ai lavoratori che - alla data di presentazione della domanda - posseggono un’anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni, maturati presso l’unità produttiva interessata dall’istanza.
La domanda
La domanda deve essere trasmessa all’Inps entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa attraverso la piattaforma «OMNIA IS» selezionando la nuova istanza «ISU – Causale Decreto – legge 160/24 - Settore Moda» che sarà resa disponibile dal 3 dicembre 2024. Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa - che non può essere anteriore al 29 ottobre 2024 - si collochi tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 160/2024 e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.
Il datore di lavoro dovrà allegare all’istanza una relazione tecnica, che illustri le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostri la capacità dell’impresa di continuare a operare sul mercato al termine del periodo di sostegno al reddito richiesto. Inoltre dovrà produrre una dichiarazione in cui attesta di aver raggiunto il limite massimo dei periodi di trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa ordinaria.
Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale ed i periodi concessi sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.
Misura
Il trattamento ammonta all’80% della retribuzione globale a cui avrebbe avuto diritto il lavoratore per le ore di lavoro non prestate entro un massimale mensile di 1.311,56€ considerato che si applica la riduzione prevista dalla legge n. 41/1986. Ai lavoratori spetta, inoltre, la contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
Pagamento
Le modalità di erogazione del trattamento ai dipendenti sono le seguenti:
- anticipo del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga con successivo conguaglio sui contributi dovuti all’Inps tramite i flussi Uniemens;
- pagamento diretto dell’Inps al lavoratore in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie per il datore di lavoro.
Si rammenta che in caso di pagamento diretto il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Documenti: Circolare Inps 99/2024