Via libera alle attività di formazione e riqualificazione professionale per i lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria. Lo stabilisce il decreto del Ministero del Lavoro del 2 agosto 2022, comparso in Gazzetta Ufficiale n. 227/2022.
Il provvedimento attua la previsione contenuta nell’articolo 25-ter del dl n. 145/2018 secondo cui i lavoratori beneficiari di Cigs, allo scopo di mantenere o di sviluppare le proprie competenze, partecipano a iniziative di carattere formativo o riqualificazione, anche mediante intervento dei fondi interprofessionali e/o con il cofinanziamento delle regioni. Iniziative che potranno culminare con l’acquisizione degli attestati di qualifica o un diploma di livello Eqf 3 o 4.
Destinatari
La misura si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti che fruiscono di trattamenti di Cigs. Le iniziative formative, finalizzate a mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, diventano obbligatorie se previste dalla legge (che finanzia la Cigs) o se pattuite nel verbale di accordo sindacale, previsto dalla procedura di concessione della cassa integrazione (art. 24 dlgs 148/2015). La stessa disciplina si applica anche ai fini dell'accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di solidarietà.
I contenuti della formazione
Il provvedimento stabilisce che i progetti formativi o di riqualificazione devono basarsi sui fabbisogni dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa che ha dato avvio alla Cigs. I fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4 (diploma o attestato di qualifica). I progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nell'azienda di provenienza ovvero incrementare l'occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità in altre realtà lavorative. In ogni caso, i progetti devono prevedere, a conclusione del percorso formativo, il rilascio di un'attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento.
Le sanzioni
Si rammenta che la mancata partecipazione alle iniziative di formazione o riqualificazione, senza giustificato motivo, è sanzionata con la decurtazione della Cigs da una mensilità fino alla completa decadenza.