Cigs, le quote di TFR sono rimborsabili

Venerdì, 19 Dicembre 2014
Qualora l'impresa collochi in mobilità i dipendenti nel periodo compreso tra la fine del 12° mese successivo a quello di emanazione del decreto cigs e la fine del 12° mese successivo a quello di completamento del programma di risanamento dell'unità produttiva interessata dalla cigs, resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di tfr maturate durante il periodo di concessione.

Kamsin Via libera al rimborso delle quote di tfr durante i periodi di cigs di aziende in fallimento. E' quanto ha precisato il ministero del lavoro in un interpello a risposta di quesiti dei consulenti del lavoro. Secondo il Dicastero di Via Veneto in particolare, per i periodi di cig nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali, il diritto al rimborso delle quote di tfr matura in considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei rapporti di lavoro.

Qualora l'impresa collochi in mobilità i dipendenti nel periodo compreso tra la fine del 12° mese successivo a quello di emanazione del decreto cigs e la fine del 12° mese successivo a quello di completamento del programma di risanamento dell'unità produttiva interessata dalla cigs, resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di tfr maturate durante il periodo di concessione.

Inoltre, relativamente ai periodi di un'eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, il ministero ricorda che anche con riferimento alle imprese sottoposte a procedure concorsuali la ripresa dell'attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, derivandone dunque l'impossibilità di ascrivere le quote di tfr a carico della cigs.

Inoltre, il ministero spiega che alla dichiarazione di fallimento non necessariamente consegue la cessazione del rapporto di lavoro, ma questa ha luogo solo laddove il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione dell'attività dell'impresa. In tale ultima ipotesi, pertanto non sembra che possano maturare ulteriori quote di tfr. Diversamente, nel caso di richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale (ex art. 3 della legge n. 223/1991), secondo il ministero sussiste la continuazione reale e non' fittizia del rapporto di lavoro con l'impresa fallita fino al termine di concessione del trattamento stesso. Nel corso del periodo di fruizione della cigs, pertanto, continuano a maturare le quote di tfr in applicazione degli stessi principi validi con riferimento alle società sottoposte a procedure concorsuali.

Zedde

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