Cassa Integrazione in tutti gli studi professionali

Venerdì, 12 Luglio 2024
In Gazzetta il decreto del Ministero del Lavoro che adegua il Fondo di settore alla riforma degli ammortizzatori sociali del 2022. Tra le altre novità, l’estensione delle tutele a tutti gli apprendisti e un rincaro della contribuzione.

Estesa la cassa integrazione negli studi professionali. Da luglio, infatti, il Fondo settoriale erogherà l’assegno di integrazione salariale anche negli studi con uno o due dipendenti, finora esclusi.  E’ quanto prevede il decreto del ministero del lavoro del 21 maggio 2024, pubblicato in GU n. 159 del 9 luglio 2024, che riforma la disciplina del «Fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali», Fsap, istituito con decreto del ministro del lavoro n. 104125/2019.

La Riforma

La novità segue la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro contenuta nella legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021). La riforma, tra l’altro, ha esteso dal 1° gennaio 2022 le tutele della cassa integrazione ordinaria e straordinaria a favore di tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dai requisiti dimensionali dell’azienda. Nei settori presso cui erano stati istituiti fondi di solidarietà bilaterali la tutela è stata assicurata, nelle more dell’adeguamento degli stessi, dal Fondo di integrazione salariale gestito dall’INPS.

Il decreto, pertanto, adegua il Fondo per recepire le novità della legge n. 234/2021. La novità principale è l’estensione delle tutele a tutti i datori di lavoro, anche a quelli con uno o due dipendenti, finora esclusi. Ai fini del calcolo della soglia dimensionale si tiene conto anche dei dipendenti con contratto di apprendistato (di qualunque tipo), nonché di dirigenti e lavoratori a domicilio.

Le prestazioni

Il fondo eroga un «assegno d’integrazione salariale» a favore dei dipendenti interessati da una riduzione dell’orario di lavoro o da una sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per le stesse causali previste ai fini della cassa integrazione guadagni, sia ordinaria sia straordinaria. La durata massima della prestazione è pari a 26 settimane in un biennio mobile.

L’importo della prestazione è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, tra «zero» e il limite dell’orario di lavoro contrattuale e comunque in misura non superiore al massimale che per il 2024 è pari a 1.311,56 euro.

Beneficiari sono tutti i dipendenti in possesso di un’anzianità di almeno 30 giorni (finora 90) presso lo studio, inclusi apprendisti (qualunque tipo di contratto, mentre oggi ne beneficiano solo quelli con contratto di apprendistato professionalizzante) e con l’eccezione dei dirigenti.

La fruizione dell'assegno di integrazione salariale è subordinata alla partecipazione del beneficiario ad un percorso di riqualificazione professionale.

Contributi

Per il finanziamento del fondo sono previsti due tipi di contributi: ordinario e addizionale. La misura del contributo ordinario, dovuto a prescindere dall’effettivo ricorso alle prestazioni, è differenziata a seconda che i datori di lavoro che occupino in media fino a cinque, più di cinque e fino a 15 dipendenti oppure oltre 15 dipendenti. In ogni caso, il contributo è ripartito tra studio (due terzi) e lavoratori (l’altro terzo).

Il contributo addizionale, in misura fissa, è dovuto solamente nel caso di fruizione di prestazioni. È pari, per tutti gli studi, al 4% delle retribuzioni delle ore perse dai lavoratori, interamente a carico dello studio.

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