Infatti, finora, requisito base per poter accedere allo sgravio è stato l'individuazione di strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero un piano di investimenti, finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. A tal fine, la disciplina prevedeva, entro il primo anno di validità dell'accordo di solidarietà, lo svolgimento di specifici accertamenti ispettivi finalizzati, appunto, alla verifica dell'effettiva adozione di strumenti di miglioramento della produttività. Da quest'anno l'incentivo sarà erogato a prescindere da tale parametro.
Lo sgravio, operativo dal 21 marzo 2014, è stato introdotto dal decreto legge 34/2014 (convertito dalla legge n. 78/2014), a favore delle imprese soggette a Cigs (cassa integrazione guadagni straordinaria), nel caso stipulino contratti di solidarietà difensivi che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. Per gli anni 2014 e 2015 la disciplina è stata quella del decreto ministeriale 83312/2014 poi sostituito dal decreto ministeriale 17981/2015 efficace per l'anno scorso.
L'incentivo consiste in uno sgravio contributivo del 35%, per un massimo di 24 mesi in un quinquennio mobile, in caso di adozione di contratti di solidarietà difensivi, con riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. Lo sgravio è riconosciuto a domanda che l'impresa deve produrre esclusivamente a mezzo Pec (posta elettronica certificata) al ministero del lavoro, con modalità che saranno rese note sul sito dello stesso ministero.
Per quanto riguarda i termini, invece: a) con riferimento all'anno 2017 l'istanza è presentata dal 30 novembre al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre hanno stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che hanno avuto un contratto di solidarietà in corso nell'anno 2016: b) a partire dal 2018 l'istanza va presentata dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno dalle imprese che al 30 novembre dello stesso anno hanno stipulato un contratto di solidarietà, nonché da quelle che hanno avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.
Documenti: Decreto del Ministero del Lavoro numero 2 del 27 settembre 2017