Contratto di espansione
I chiarimenti riguardano il contratto di espansione introdotto in via sperimentale per il biennio 2019-2020 dall’articolo 26-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con cui è stato novellato l’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il contratto si sostanzia in un ulteriore strumento per la gestione delle eccedenze occupazionali delle imprese con organico superiore alle 1.000 unità (già rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, con conseguenti modifiche dei processi aziendali necessari, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico. L'attivazione dello strumento è subordinata ad una procedura di consultazione sindacale finalizzata alla sottoscrizione del contratto in sede governativa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.
Concretamente l'Istituto consente di attivare due forme di sostegno economico per i lavoratori che formano oggetto dell'accordo sindacale: 1) uno scivolo di accompagnamento alla pensione di vecchiaia o anticipata (se maturano entro i cinque anni successivi i relativi requisiti anagrafici e/o contributivi); 2) l'accesso ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria di durata non superiore a 18 mesi al fine di garantire loro un’adeguata attività formativa finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle loro competenze professionali
Natura della CIGS
Il documento spiega che il trattamento di CIGS connessa al contratto di espansione va ricondotto nell'alveo delle disposizioni che regolano la concessione della CIGS di cui al dlgs 148/2015 salvo deroghe specificamente contenute nella nuova disposizione normativa. In particolare l'intervento è riconducibile alla causale della riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 148/2015 e, ai fini della determinazione del requisito occupazionale di 1.000 unità, al pari di quanto previsto dall'articolo 20, co. 1 del Dlgs 148/2015, si tiene conto dei lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di intervento di integrazione salariale (nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica con esclusione dei lavoratori somministrati, dei tirocinanti e degli stagisti).
Il trattamento spetta, quindi, esclusivamente ai lavoratori dipendenti con esclusione dei dirigenti, dei lavoratori a domicilio e degli apprendisti con contratto differente da quello professionalizzante che possiedono al momento della domanda, almeno 90 giorni di anzianità effettiva presso l'unità produttiva per la quale è chiesto il trattamento. Al trattamento si applica, inoltre, il contributo addizionale del 9, 12 e 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, rispettivamente se il lavoratore ha fruito periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria nel limite complessivo di: 52 settimane in un quinquennio mobile; da 53 a 104 settimane nel quinquennio mobile; oltre 104 settimane nel predetto quinquennio mobile. Nel conteggio di tale limite, spiega l'Inps, si computano anche altri trattamenti ordinari o straordinari fruiti nell'arco del quinquennio mobile.
Durata del trattamento
Il trattamento di CIGS connesso al contratto di espansione può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi. Il trattamento è concesso in deroga a limiti di durata complessivi e specifici in materia di integrazioni salariali e, pertanto, non è conteggiabile nel quinquennio di riferimento (quindi non pregiudica nè accorcia un futuro intervento di integrazione salariale). L'Inps spiega, infine, che all'integrazione salariale in discussione si applica il termine di decadenza previsto dall’articolo 7, commi 2 e 3, del Dlgs 148/2015. Cioè il trattamento anticipato dal datore di lavoro viene rimborsato dall'Inps ovvero conguagliato dal datore di lavoro medesimo all’atto dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo (anche laddove la denuncia Uniemens generi un saldo a credito per l’azienda).
Documenti: Circolare Inps 98/2020