Contributi, Ok al recupero dello sgravio per chi non ha utilizzato la Cassa COVID

Valentino Grillo Venerdì, 07 Maggio 2021
Diffuse dall'INPS le istruzioni per godere delle quattro settimane di esonero contributivo previste dal dl n. 137/2020 (cd. decreto ristori) dopo il disco verde della Commissione Europea.
Via libera dell'Inps alla fruizione delle quattro settimane di esonero contributivo, in alternativa alla Cassa Covid, riconosciute dal decreto ristori (dl n. 137/2020). I datori di lavoro potranno recuperare le quote di sgravio spettanti a partire dalle denunce contributive di competenza da aprile sino ad agosto 2021. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nel messaggio n. 1836/2021 dopo che la Commissione UE ha ritenuto la misura compatibile con il regime degli aiuti di stato.

Sgravio Contributivo

Lo sgravio fa parte del pacchetto delle misure anticovid: è stata introdotto dall'articolo 3 del dl n. 104/2020 (cd. decreto agosto) per un periodo massimo di 4 mesi da fruirsi entro il 31 dicembre 2020 (cfr: Circolare Inps n. 105/2020) e prorogata per altre 4 settimane sino al 31 gennaio 2021 dall'articolo 12, co. 4 del dl n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 (cfr: Circolare Inps 24/2021) ed ulteriormente di altre quattro settimane, sino al 31 marzo 2021, dalla legge di bilancio per il 2021 (cfr: Circolare Inps n. 30/2021). Non è stata, invece, rinnovata dal decreto sostegni (dl n. 41/2021). I chiarimenti INPS riguardano le modalità di fruizione delle quattro settimane riconosciute dal decreto ristori sino al 31 gennaio 2021.

Condizioni

L'esonero interessa i datori del settore privato con la sola esclusione del settore agricolo e di quello finanziario (quest'ultimo per un divieto di origine comunitaria). Tre le condizioni: 1) aver fatto ricorso nel mese di giugno 2020 agli interventi di cassa integrazione Covid (CIGO, CIGD e ASO); 2) sia stato interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cassa covid previsto dal dl n. 104/2020 (salvo si tratti dei settori individuati dal DPCM 24.10.2020); 3) non aver fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale con causale covid-19 (CIGO, CIGD, ASO) di cui all'articolo 12, co. 1 del dl n. 137/2020 (cioè sei settimane decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021) per la medesima unità produttiva.

Tale ultimo vincolo, in realtà, è più stringente in quanto, spiega l'INPS, il regime di alternatività tra Cassa Covid ed esonero prescinde da quale sia la fonte normativa di riferimento della misura. Pertanto nella finestra temporale tra il 16.11.2020 ed il 31.1.2021, per la medesima unità produttiva, l’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero contributivo. Ciò, ad esempio, significa che l'esonero in discussione è inibito pure alle aziende che abbiano dei trattamenti di Cassa Covid in scadenza a novembre o dicembre 2020 riconosciuti ai sensi del precedente dl n. 104/2020.

Il documento, inoltre, ribadisce che l'esonero è cumulabile con altri esoneri e riduzioni nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta ma non con l'incentivo strutturale per l'occupazione giovanile di cui alla legge n. 205/2017. In tal caso, tuttavia, il datore di lavoro può utilizzare lo sgravio per abbattere la contribuzione dei lavoratori che non beneficiano dell'incentivo per l'occupazione giovanile.

Domande al via

Per la fruizione dello sgravio i datori di lavoro devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, avente significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020”.

Nella richiesta occorre dichiarare di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché l’importo dell’esonero, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020. La richiesta va inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

Recupero nell'Uniemens

Lo sgravio può essere recuperato nel flusso uniemens di competenza dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021 valorizzando il nuovo codice causale “L904”, che assume il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”, ed indicando il relativo importo. I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

Misura dello Sgravio

L'importo dell'esonero è pari al numero delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020 e non può superare la contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell'esonero (cioè dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e per massimo quattro settimane), né la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (cioè le denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile ed agosto 2021).

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Documenti: Messaggio Inps 1836/2021

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