Dureranno almeno sino al 30 giugno 2022 gli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 178/2020 e cioè la decontribuzione sud, l'incentivo per la stabilizzazione dei giovani under 36 e quello rafforzato per l'assunzione di donne cd. svantaggiate. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 403/2022 pubblicato ieri a seguito del disco verde dell'unione europea con la decisione C(2022) 171 final dell'11 gennaio 2022.
Tris di incentivi
La legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2021 una serie di agevolazioni contributive per i datori di lavoro allo scopo di sostenere la ripresa dell'occupazione (soprattutto dei giovani, delle donne e del mezzogiorno) dopo la pandemia da COVID-19. Tre le misure adottate:
- uno sgravio pari al 30% dei contributi (applicabile anche ai rapporti già in essere) con esclusione dei premi e dei contributi INAIL per i datori di lavoro privati che impiegano lavoratori dipendenti nelle zone maggiormente svantaggiate del nostro paese (cd. decontribuzione sud);
- uno sgravio pari al 100% dei contributi (nel limite di 6.000 euro annui) per la durata di 36 mesi (48 mesi nel mezzogiorno) per i datori di lavoro che nel biennio 2021-2022 assumono a tempo indeterminato (o trasformano un contratto di lavoro di lavoro a termine) giovani con un'età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione (cd. incentivo per gli under 36).
- uno sgravio pari al 100% dei contributi (nel limite di 6.000 euro annui) per i datori di lavoro che nel biennio 2021-2021 assumono a tempo indeterminato o a termine, nonché in caso di trasformazione di un rapporto da termine a tempo indeterminato, donne svantaggiate come definite ai sensi dell'art. 4 della legge n. 92/2012 (qui i dettagli). L'incentivo dura 12 mesi se l'assunzione è a termine ovvero di 18 mesi se è a tempo indeterminato ovvero in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato.
Proroga al 30 giugno 2022
Sinora le predette agevolazioni erano state autorizzate dall'UE sino al 31 dicembre 2021 con tre distinte decisioni. L'11 gennaio 2022 la Commissione Europea con la decisione C(2022) 171 final, ha prorogato l’applicabilità delle tre agevolazioni al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del cd. Temporary Framework.
Di conseguenza, spiega l'INPS, i tre benefici potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022. Restano invariate le modalità di fruizione dei benefici tramite i flussi contributivi.
Più alti i massimali
Peraltro la Commissione Europea ha innalzato anche i massimali per l'erogazione degli aiuti. In luogo del precedente criterio (importo complessivo dell’aiuto non superiore a 1.800.000 euro per impresa ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura) il limite è innalzato nelle seguenti misure:
- 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori.
Documenti: Messaggio Inps 403/2022