Beneficiari
L'agevolazione si rivolge a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo nonché le Ipab e le aziende pubbliche. L'incentivo spetta sulle assunzioni effettuate negli anni 2021 e 2022 a tempo indeterminato o a termine, nonché in caso di trasformazione di un rapporto da termine a tempo indeterminato. Spetta anche in caso di assunzione a part-time, di rapporti con cooperative di lavoro e in caso di somministrazione. Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro intermittente, il lavoro occasionale, i rapporti di lavoro di apprendistato nonché i rapporti di lavoro domestici. L'incentivo riguarda esclusivamente le donne definite "svantaggiate" ai sensi dell'art. 4 della legge n. 92/2012 posto che la misura si configura come una estensione di tale beneficio. Di conseguenza l'agevolazione interessa:
a) le donne con almeno 50 anni d'età e disoccupate da oltre 12 mesi;
b) le donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili a finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Ue, prive di un impiego regolarmente retributivo da almeno sei mesi;
c) le donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retributivo da almeno sei mesi;
d) le donne prive di impiego regolarmente retributivo da almeno 24 mesi (ovunque residenti e occupate).
Misura
L'agevolazione consiste nello sgravio del 100% dei contributi dovuti dai datori di lavoro, entro un limite massimo di sei mila euro annui, per la durata di 12 mesi se l'assunzione è a termine ovvero di 18 mesi se è a tempo indeterminato ovvero in caso di trasformazione del rapporto da termine a tempo indeterminato. L'incentivo spetta anche in caso di proroghe del contratto a termine, purché effettuate secondo legge, fino a un massimo di durata di 12 mesi. In sostanza con la novella nel biennio 2021-2022 l'assunzione delle donne svantaggiate può essere agevolata al 100% sempre per 12/18 mesi anziché al 50% come prevede la normativa generale.
Tra le condizioni di spettanza del beneficio, oltre alla regolarità contributiva e al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, c'è la verifica dell'incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno). Lo sgravio può essere sospeso soltanto in caso di maternità (assenza obbligatoria). Per la fruizione del beneficio l'Inps si riserva successive istruzioni in attesa dell'orientamento della Commissione Europea in materia di aiuti di stato.
Documenti: Circolare Inps 32/2021