Controlli a distanza, i lavoratori non possono sostituirsi al sindacato

Venerdì, 21 Aprile 2023
Chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'installazione di strumenti di controllo diretto o indiretto dei lavoratori, in considerazione anche degli orientamenti del Garante Privacy.

L’eventuale consenso dei lavoratori non rende legale l’installazione delle telecamere per il controllo a distanza. Se manca, infatti, il disco verde della rappresentanza sindacale (Rsa o Rsu) o il provvedimento autorizzatorio dell’ispettorato del lavoro il consenso dei lavoratori non sana l’illecito e, pertanto, il datore di lavoro resterebbe penalmente responsabile. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inl nella nota n. 2572/2023 in cui fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità di controllo a distanza dei lavoratori.

I controlli a distanza

I chiarimenti riguardano il divieto fissato all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) dei c.d. «controlli a distanza» dei lavoratori, in base al quale non è possibile far «uso d'impianti audiovisivi e altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori». Se l'istallazione non ha queste finalità, ma dall'utilizzo è comunque possibile il controllo dei lavoratori, la stessa norma detta le modalità attraverso cui il datore di lavoro può essere autorizzato.

Il controllo indiretto

Per conseguire l’autorizzazione all’installazione degli impianti la legge individua due percorsi. Quello prioritario è la sottoscrizione di un’intesa tra azienda e sindacati (Rsa o Rsu); la seconda, che scatta in assenza di accordo, può essere fornita dall’Ispettorato nazionale del Lavoro. Tenuto conto che il bene giuridico tutelato ha natura collettiva e non individuale, spiega l'Inl, la mancanza di accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali o del provvedimento di autorizzazione non può essere supplita dall'eventuale consenso, seppur informato, di tutti i singoli lavoratori; in tal caso, l'istallazione resta illegittima e penalmente sanzionata.

Nuove aziende

Poiché la disciplina si applica alle aziende con lavoratori gli ispettori possono e devono intervenire soltanto in realtà con presenza di lavoratori. Tuttavia, si può verificare il caso di un'azienda di nuova costituzione che, alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, non ancora abbia in forza lavoratori, che prevede di assumere una volta avviata l'attività. In tal caso, precisa l'Inl, è possibile richiedere l'autorizzazione indicando il numero dei lavoratori da assumere.

Oppure si può verificare che un'azienda già in esercizio, con un impianto legittimamente installato ma senza lavoratori, proceda ad assunzioni ricadendo, così, negli obblighi dell'art. 4. In tal caso, pur avendo l'azienda già installato e messo in funzione l'impianto, può fare istanza producendo, contestualmente, attestazione che l'impianto è disattivato e che, non appena il personale sarà adibito al lavoro, sarà messo di nuovo in funzione solo dopo eventuale provvedimento di autorizzazione.

Campo di applicazione

Da segnalare, inoltre, che la disciplina dell'art. 4 si applica anche alle co.co.co. che si concretano in prestazioni prevalentemente personali, continuative ed eseguite secondo modalità etero organizzate, anche se organizzate su piattaforme digitali e pure ai lavoratori autonomi tramite piattaforme digitali. Ne restano esclusi, invece, i volontari per l'incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

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