COVID-19, Come funziona il congedo per i figli under 14 in quarantena

Vittorio Spinelli Sabato, 03 Ottobre 2020
I chiarimenti in un documento Inps. Il beneficio è limitato ai soli genitori dipendenti che non prestano attività lavorativa in smart working per contagi avvenuti nel plesso scolastico. Indennizzabili al 50% i periodi temporali tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
Ok al congedo retribuito al 50% dello stipendio per i genitori lavoratori dipendenti se il proprio figlio è posto in quarantena a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per un contagio avvenuto nel plesso scolastico. Lo rende noto l'Inps nella Circolare n. 116/2020 pubblicata ieri dall'ente di previdenza ad illustrazione della novella contenuta nel dl n. 111/2020 in vigore dallo scorso 9 settembre 2020. I genitori potranno accedere al congedo esclusivamente ove la propria attività lavorativa non possa essere svolta in smart working e solo per figli di età non superiore a 14 anni conviventi.

La misura

L'Inps spiega che il congedo può essere fruito esclusivamente dai genitori (anche affidatari o collocatari del minore) lavoratori dipendenti (anche del settore pubblico) con esclusione, pertanto, degli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti) e dei professionisti e dei collaboratori iscritti alla gestione separata.

Inoltre: a) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di 14 anni; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito; b) il figlio per il quale si fruisce il congedo deve risultare convivente con il genitore per tutta la durata dello stesso (fa fede la coincidenza della residenza anagrafica); c) il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico; d) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente per tutta la durata del congedo (l'eventuale sospensione o cessazione dello stesso comporta l'impossibilità di indennizzare le giornate successive) e non svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile durante i giorni in cui il congedo è richiesto.

Durata

Il congedo copre l'intera durata temporale della quarantena imposta dalle autorità sanitarie purché compresa nell'intervallo temporale dal 9 settembre (data di entrata in vigore del dl n. 111/2020) al 31 dicembre 2020; può essere fruito anche da entrambi i genitori (se entrambi lavoratori dipendenti in modalità non agile) purchè non nelle stesse giornate e prevede la corresponsione di una indennità pari al 50% della normale retribuzione e la relativa copertura del periodo ai fini pensionistici. In caso di più figli posti in quarantena, infine, la misura dell'indennità non cresce ma il genitore potrà fruirne per tutti i periodi di quarantena disposti dall'autorità sanitaria entro l'intervallo temporale sopra citato.

Compatibilità / Incompatibilità

Se entrambi i genitori sono conviventi con il figlio per il quale è chiesto il congedo situazioni relative all'altro genitore possono impedire la fruizione del congedo. In particolare ciò avviene nell'ipotesi in cui l'altro genitore fruisce per lo stesso figlio e negli stessi giorni del congedo parentale, dei riposi per l'allattamento o dei congedi per maternità / paternità, sia disoccupato o privo di occupazione, percepisca strumenti di sostegni al reddito sia in costanza che al di fuori del rapporto di lavoro (es. CIGO, CIGD, ASO, CISOA, NASPI, DIS-Coll) ad eccezione del solo caso in cui questi abbia una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto. Esclude il congedo anche la circostanza che l'altro genitore svolga il lavoro in modalità c.d. agile oppure sia in regime di part-time o di lavoro intermittente nelle giornate di pausa contrattuale.

E' compatibile, invece, con il congedo l'assenza dal lavoro dell'altro genitore convivente con il minore per malattia, ferie, aspettativa non retribuita, permessi e congedi ai sensi della legge 104/1992 (anche se fruiti per lo stesso figlio) o ancora con congedi di paternità / maternità purché per figli diversi da quelli per i quali è chiesto il congedo in questione.

Domande

I lavoratori dipendenti del settore privato devono presentare la domanda telematicamente tramite il portale istituzionale INPS. La domanda può avere ad oggetto anche periodi anteriori, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020. In domanda il richiedente dovrà indicare gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc). Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.

I lavoratori dipendenti del settore pubblico presentano la domanda, invece, alla propria amministrazione di competenza la quale provvederà anche alle modalità di fruizione del congedo stesso.

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Documenti: Circolare Inps 116/2020

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