Congedo parentale, Domande aggiornate

Mercoledì, 24 Luglio 2024
I chiarimenti in documento dell’Inps riguardano i lavoratori dipendenti del settore privato. In sede di domanda occorrerà specificare la volontà di ricevere l’indennità nella forma maggiorata all’80% per i primi due mesi di fruizione.

Aggiornata dall’Inps la procedura per chiedere il congedo parentale con l’aliquota maggiorata per i primi due mesi di fruizione (in luogo dell’originario 30%). Lo rende noto lo stesso istituto di previdenza con il messaggio n. 2704/2024 in cui spiega, tra l’altro, che sarà possibile indicare i soli periodi entro i successivi due mesi dalla presentazione della domanda.  

Congedo parentale

E’ il trattamento economico spettante a chi, lavoratore dipendente, fruisca del congedo parentale. Cioè il diritto di assentarsi dal lavoro, riconosciuto alla madre dopo il congedo di maternità (5 mesi) e al padre dalla nascita del figlio (10 giorni, 20 in caso di parto plurimo) o dopo l’eventuale congedo di paternità alternativo (spettante se la mamma non fruisce del congedo di maternità per morte, grave infermità, etc.). Il congedo, come noto, spetta per una durata massima di 10 mesi complessivi tra i genitori (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) finché il figlio compie 12 anni. Ci sono dei limiti individuali: ciascun genitore ha diritto ad un minimo di tre mesi di congedo non trasferibili all’altro genitore. Stessa tutela vale per adozioni e affidamenti.

L’aumento all’80%

Originariamente il congedo parentale era indennizzato per i primi nove mesi (tre mesi alla madre, tre mesi al padre e altri tre mesi di comune accordo tra i due) al 30% della retribuzione. La legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di Bilancio 2023) ha modificato il trattamento economico, prevedendo che un mese di congedo parentale fruito entro 6 anni di vita del figlio sia indennizzato all’80% (in caso di adozione o affidamento, il riferimento a sei anni è all’ingresso in famiglia del minore). La novità ha riguardato solo i lavoratori dipendenti che non hanno terminato l’astensione obbligatoria entro il 31 dicembre 2022.

La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ha ulteriormente aumentato la misura, prevedendo che un ulteriore mese, fruito sempre entro 6 anni di vita del figlio, venga indennizzato al 60%, ovvero all’80% solo nell’anno 2024 e solo ai lavoratori che non hanno terminato l’astensione obbligatoria entro il 31 dicembre 2023.

Domande Aggiornate

Ebbene l’Istituto spiega di aver adeguato le modalità di presentazione delle domande da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato (il pubblico impiego presenta, invece, la domanda direttamente al proprio datore di lavoro). In sede di presentazione dell’istanza gli interessati dovranno spuntare la casella “SI” alla nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” all’interno della pagina “Dati Domanda”. Non è comunque necessario presentare una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni.

Gli interessati dovranno, inoltre, dichiarare la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo) se l’evento nascita/affidamento ricade nel 2022 o nel 2023. Infatti se il congedo obbligatorio termina dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 la maggiorazione sarà solo di un mese; se termina dopo il 31 dicembre 2023 la maggiorazione sarà di due mesi. Se, invece, l’evento nascita si verifica dal 1° gennaio 2024 non occorre indicare alcunché: spetteranno sempre due mesi di maggiorazione.

Due mesi di anticipo

L’Inps spiega, infine, che per rendere più efficace l’azione amministrativa la presentazione della domanda di congedo parentale è stata limitata ai soli periodi che iniziano non più tardi di due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa. Ciò, tuttavia, non preclude la possibilità per il lavoratore di comunicare la necessità di fruire del congedo parentale con un maggiore preavviso al datore di lavoro (il cui termine minimo è di 5 giorni, 2 giorni se ad ore).

Documenti: Messaggio Inps 2704/2024

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