COVID-19, Per le aziende agricole resta in vigore la Cassa integrazione Speciale

Valerio Damiani Mercoledì, 08 Aprile 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Solo ove l'azienda abbia già esaurito, per altre causali, il numero massimo annuale di giornate fruibili sarà possibile presentare domanda di cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del DL 18/2020.
L'Inps ha istituito la nuova causale "COVID-19 CISOA" destinata alla concessione della cassa integrazione speciale di cui alla legge 457/1972. La nuova causale dovrà essere utilizzata dalle aziende agricole per presentare domanda di integrazione salariale in favore degli operai e degli impiegati a tempo indeterminato per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo rende noto lo stesso Istituto di Previdenza nel messaggio numero 1541/2020.

CISOA con Causale COVID-19

Il Decreto Legge Cura Italia (DL 18/2020) non ha modificato la cassa integrazione speciale agricola (CISOA) prevista dall'articolo 8 della legge 457/1972 in favore degli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole. A questi soggetti spetta, pertanto, per il periodo di sospensione dell'attività dovuta all’emergenza epidemiologica in atto un trattamento di integrazione salariale pari a 2/3 della retribuzione per un massimo di 90 giornate nell'anno solare

A tal fine l'Inps ha reso disponibile per le aziende e i consulenti una nuova domanda di integrazione salariale con causale “COVID-19 CISOA” da inoltrare, in deroga ai termini ordinari, entro il quarto mese successivo all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. La domanda è disponibile nei “Servizi per le Aziende ed i Consulenti”, a cui si accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto, proseguendo alla voce “Cig e Fondi di Solidarietà”. Se l’azienda ha già inoltrato domanda di CISOA con altra causale (per esempio, fenomeni parassitari) ed è palese dalla dichiarazione che l’azienda medesima compila o dalle annotazioni riportate sulla domanda stessa che la richiesta è dovuta alla situazione emergenziale in atto, la causale invocata verrà convertita d’ufficio dall'ente previdenziale in “COVID-19 CISOA”. 

L'importo del trattamento di integrazione salariale con la causale COVID-19 è soggetto ai tetti "ordinari" di cui all'articolo 3, co. 5 del Dlgs 148/2015; pertanto non puo' superare per l'anno 2020 un lordo di 998,18 euro per retribuzioni sino a 2.159,48€ lordi mensili e a 1.199,72€ lordi mensili per retribuzioni superiori alla predetta cifra di 2.159,48€. L'importo dell'integrazione spettante deve essere, comunque, rapportato alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei ratei di mensilita' aggiuntive.

Destinatari

I lavoratori destinatari della prestazione sono i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché gli apprendisti di cui all’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda e i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell’instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro con previsione di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite. Quest'ultimo requisito va verificato alla fine dell'anno cui si riferiscono le integrazioni salariali, ad eccezione dei casi di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell'anno solare, in cui la verifica viene effettuata anche con riferimento ai dodici mesi successivi o antecedenti la data di inizio o, rispettivamente, di cessazione del rapporto di lavoro. 

Pagamento diretto

L'Inps spiega che a causa della particolare situazione emergenziale in atto, fermo restando la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, è possibile chiedere il pagamento diretto per gli operai senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. Per gli impiegati resta ferma esclusivamente la modalità del pagamento diretto, come previsto dalla vigente disciplina.

Cassa integrazione in deroga

Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili (90 giorni), sarà possibile chiedere la tutela della cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del DL 18/2020 (9 settimane), secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di Provincia autonoma.

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Documenti: Messaggio inps 1541/2020

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