Il congedo straordinario per assistere parenti affetti da disabilità grave potrà essere fruito anche dai conviventi di fatto (al pari di quanto già previsto per la fruizione dei tre giorni di permesso mensile retribuito) oltre che dalle coppie omossessuali (come già prevede la legge n. 76/2016). Inoltre il congedo spetterà anche nel caso in cui la convivenza con il soggetto da assistere sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. Lo prevede, tra l’altro, un passaggio dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria n. 2019/1158 attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato.
Congedo straordinario
Le novelle sono volte a migliorare la disciplina del congedo di cui all’articolo 42 co. 5 del Dlgs n. 151/2001 (continuato o frazionato e non superiore a due anni) riconosciuto ai lavoratori dipendenti conviventi di soggetti disabili in situazione di gravità accertata.
Questo congedo, come noto, spetta in primo luogo al coniuge convivente con il disabile e, in sua mancanza, il diritto si degrada verso altri familiari conviventi (figli, sorelle, fratelli eccetera). Sino ad oggi tra i soggetti beneficiari non è stato incluso il convivente di fatto (che, invece, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 è stato ammesso alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensile di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992).
Per evitare il rischio di una nuova censura costituzionale (le due misure rispondono alle medesime esigenze) il Governo riconosce anche al convivente di fatto (in quanto equiparato al coniuge) il diritto alla fruizione del congedo in parola. Viene, inoltre, ribadito che il congedo spetta anche alla parte dell’unione civile, cioè al partner omossessuale (che di fatto già è equiparato al coniuge e, quindi, compreso tra gli aventi diritto all’istituto).
In secondo luogo si riduce da 60 a 30 giorni il termine dilatorio minimo - decorrente dalla richiesta - per l'inizio della fruizione del congedo da parte dei lavoratori interessati.
Ok alla convivenza successiva alla richiesta
Degna di nota è la possibilità (per tutti gli aventi diritto) di fruire del congedo anche nel caso in cui la convivenza con il disabile sia stata instaurata successivamente alla richiesta del congedo. Attualmente questa facoltà è limitata, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2018, al solo figlio non convivente per assistere il genitore disabile a condizione che il figlio, dopo aver conseguito il congedo straordinario, «instauri una convivenza che garantisca al genitore disabile un’assistenza permanente e continuativa» e purché non ci siano altri soggetti legittimati.
La novella ammette quest'ultima possibilità con riferimento a tutti i soggetti (non solo al figlio) e a prescindere dall'assenza o meno di altri soggetti legittimati.
Trasformazione del rapporto
Un’ultima modifica riguarda i lavoratori aventi diritto (art. 8 Dlgs n. 81/2015) alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per assistere familiari affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti. Questi ultimi, nella norma vigente, sono costituiti dal coniuge, dai figli e dai genitori del lavoratore o della lavoratrice. Il decreto legislativo, per le motivazioni sopra descritte, riconosce tale diritto anche al convivente di fatto (oltre che alla parte dell’unione civile, già previsto).
In una prospettiva di rafforzamento della tutela dei lavoratori che presentano tale richiesta, viene considerata nulla qualsiasi azione di carattere ritorsivo o discriminatorio, adottata dal datore di lavoro in violazione di tale diritto.