Permessi mensili
Il Dicastero conferma che i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del pubblico indicati nell'articolo 33, co. 3 e 6 della legge 104/1992 potranno complessivamente fruire di 18 giorni di assenza dal lavoro retribuita (3 per il mese di marzo; 3 per il mese di aprile e 12 giorni aggiuntivi) nei mesi di marzo ed aprile 2020. A tal riguardo i 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista. Resta ferma, inoltre, la possibilità di fruire dei permessi aggiuntivi anche nella modalità frazionata in ore. Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l'estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall'emergenza.
Il diritto spetta ai lavoratori riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità (art. 33, co. 6 della legge 109/1992) ovvero, in generale, ai loro coniugi o parenti e affini entro il secondo grado (art 33. co. 3 della legge 104/1992). Nelle ipotesi in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, il permesso retribuito è attribuito ai parenti ed affini entro il terzo grado. Resta fermo che il permesso possa essere attribuito ad un solo lavoratore per l'assistenza della medesima persona. E' tuttavia stato riconosciuto, come prevede la norma ordinaria, il diritto di usufruire dei permessi aggiuntivi di 12 giorni per più persone portatrici di handicap grave, a condizione che, per le persone diverse dalla prima, si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo qualora i genitori o il coniuge della persona diversamente abile abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (si veda qui per dettagli).
Assenza da lavoro
Il ministero ricorda, inoltre, che fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 possono assentarsi dal servizio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, co. 2 del DL 18/2020. Tale assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico, ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria; l'assenza non è computata ai fini del comporto. Medesimo diritto è riconosciuto ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992. In tal caso non è necessaria la certificazione di disabilità con connotazione di gravità.
Smart Working
Inoltre fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, disabili gravi o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale. Nello stesso periodo, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.