Permessi mensili
I chiarimenti dell'Istituto di previdenza riguardano i genitori, lavoratori dipendenti, di figli portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, co. 1 della legge 104/1992. L'impianto normativo coniato dal DL 18/2020 ha previsto, come noto, due ordini di benefici: un congedo straordinario di 15 giorni per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (cioè dal 5 marzo al 3 maggio 2020) indennizzato al 50% della retribuzione (anche per figli di età superiore a 12 anni purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale) e un incremento dei giorni dei permessi mensile retribuiti previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992: in aggiunta ai 3 giorni mensili (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo ed aprile 2020 (per un totale di 18 giorni).
I due ordini di benefici, precisa l'Inps, non sono alternativi l'uno all'altro; è riconosciuta la possibilità, pertanto, al genitore lavoratore dipendente, di cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio. L'abbinamento delle due misure consente, dunque, teoricamente al genitore lavoratore dipendente di assentarsi per un periodo complessivo di 33 giorni, fruibili anche consecutivamente al ricorrere delle condizioni (15+18) per accudire il figlio in condizione di disabilità grave.
Prolungamento del congedo parentale
Il genitore può, peraltro, anche cumulare nell'arco dello stesso mese il Congedo Covid-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario per l'assistenza ai disabili di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio. A tal riguardo vale la pena ricordare che l'eventuale periodo di prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001, fruito durante il periodo di sospensione dei servizi educativi (5.3.2020-3.5.2020), è convertito automaticamente dall'Inps nel congedo COVID-19 con diritto all’indennità senza essere computato né indennizzato a titolo di congedo parentale (e la conversione conviene perchè il congedo covid-19 è retribuito al 50% della retribuzione contro il 30% del prolungamento del congedo parentale). Resta, invece, il limite alla cumulabilità nello stesso mese e per lo stesso figlio della fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili con il prolungamento del congedo parentale e con le due ore di riposo giornaliero.
Anche negli stessi giorni
L'Inps spiega, infine, che è possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto. L'altro genitore, del resto, non si trova in una situazione di disoccupazione che non consentirebbe la fruizione del congedo Covid-19.