Dopo la decisione della Consulta i giudici di Piazza Cavour effettuano una ricognizione normativa spiegando che, l'articolo 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949 va interpretato nel senso di non privare i lavoratori agricoli a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro si sia estinto «alla fine dell'anno e comunque oltre le 270 giornate all'anno» dell'indennità di disoccupazione agricola e, quindi, del sostegno per lo stato di bisogno delineato nella disciplina della previdenza contro tale evento, in quanto il calcolo delle giornate indennizzabili deve essere effettuato anche considerando i giorni dell'anno successivo a quello in cui è intervenuto il licenziamento.
Nel caso sottoposto alla Corte di Cassazione (e poi alla Consulta) i lavoratori erano stati licenziati il 31 dicembre 2008 e gli stessi avevano fatto domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione per l'anno 2009, anno nel quale non era stata prestata alcuna attività lavorativa. Pertanto, nel caso di specie, i giudici spiegano che la misura dell'indennità stessa dovrà essere effettuata estendendo all'anno successivo (2010), nel quale è prevista la fisiologica liquidazione della prestazione, la verifica della sussistenza di una differenza tra il numero fisso di 270 ed il totale delle giornate di effettiva occupazione prestata nell'anno in cui è stata richiesta la disoccupazione (2009), sino al limite massimo di 180 giornate annue indennizzabili. A seguito del mutato orientamento interpretativo la Cassazione ha accolto il ricorso dei due operai agricoli rinviando la decisione alla Corte d'Appello che dovrà ulteriormente pronunciarsi nel merito della questione.