L’assegno unico spetta anche agli extracomunitari titolari di permesso di lavoro subordinato o stagionale di durata almeno semestrale, assistenza ai minori (per ragioni sanitarie), protezione speciale e casi speciali. Fuori, invece, i titolari di permesso di «attesa occupazione», «tirocinio e formazione professionale» o permesso «studio». Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2951/2022 con cui integra le indicazioni già fornite ad inizio anno (Circ. Inps 23/2022) circa i titoli di soggiorno validi ai fini della concessione dell’auu agli stranieri.
Stranieri
Come noto per gli extracomunitari, l’assegno unico è subordinato al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità di permesso unico di lavoro che autorizzi a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca che autorizzi a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
In virtu’ di clausole di equiparazione ai cittadini italiani sono, inoltre, inclusi tra i beneficiari dell’auu gli stranieri apolidi, rifugiati politici e titolari di protezione internazionale; i titolari di Carta blu («lavoratori altamente qualificati»); i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia e i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del Testo unico sull’immigrazione (Dlgs n. 286/1998).
I titoli inclusi ed esclusi
A seguito di alcune richieste di chiarimenti alla luce della diversa natura e tipologia dei permessi esibiti dai cittadini extra UE, l’Inps indica che sono validi anche i permessi di lavoro subordinato o stagionale di durata «almeno semestrale» e quelli per «assistenza ai minori» oltre che i permessi concessi per «casi speciali». Non sono, invece, validi i permessi di «attesa occupazione», «tirocinio e formazione professionale», studio, visite, affari e turismo. Si veda tabella.
Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo l’Inps spiega che, può essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.
Regno Unito
A seguito degli accordi che hanno regolato la cd. «Brexit» l’Inps aggiunge, infine, che i cittadini britannici residenti in Italia al 31 dicembre 2020 sono equiparati ai cittadini comunitari e, pertanto, nei loro confronti non risulta necessario accertare la presenza dei sopra descritti titoli di soggiorno. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza di assegno unico e universale, si applicheranno le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
Documenti: Messaggio Inps 2951/2022