Fondo Bolzano-Alto Adige, Sale la contribuzione ordinaria

Venerdì, 23 Agosto 2024
Le indicazioni in un documento dell'INPS in occasione dell’adeguamento del Fondo alla legge n. 234/2021. Per finanziare l'estensione della cassa integrazione anche alle aziende con un solo dipendente i datori di lavoro dovranno sborsare un contributo ordinario pari allo 0,5% (0,8% se occupano più di cinque dipendenti).

L’estensione della cassa integrazione anche alle aziende con un solo dipendente costa l’aumento della contribuzione ordinaria al Fondo di solidarietà territoriale della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige. Le aziende dovranno, infatti, sborsare lo 0,5% della retribuzione imponibile di tutti i dipendenti (0,8% se occupano più di cinque dipendenti) in luogo del precedente 0,45% per finanziare la prestazione. Lo rende noto, tra l'altro, l'INPS nella Circolare n. 88/2024 nella quale passa in rassegna le novità in vigore dal 23 ottobre 2023 data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 agosto 2023 (G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023) con il quale il Fondo è stato adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali (legge n. 234/2021).

Anche un solo dipendente

La novità principale riguarda l’ampliamento delle tutele offerte dal Fondo che dal 9 ottobre 2023 coinvolge anche le aziende che occupano da uno a cinque dipendenti (prima esclusi) compresi gli apprendisti (ora di qualsiasi tipo e non solo professionalizzante) e i lavoratori a domicilio, con la sola esclusione dei dirigenti. Scende anche l’anzianità di lavoro effettivo da possedere presso l’unità produttiva per accedere alla prestazione: da 90 a 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento.

Cassa Integrazione

In relazione agli eventi intervenuti dal 9 ottobre 2023 il Fondo riconosce sino a 13 settimane di assegno di integrazione salariale (in luogo del precedente assegno ordinario) per singola richiesta e, in ogni caso, nel limite di 26 settimane complessive di fruizione nel biennio mobile. In particolare:

  • Se i datori occupano sino a quindici dipendenti spetta sino ad un massimo di 26 settimane sia per la causali ordinarie che straordinarie;
  • Se occupano oltre quindici dipendenti spettano sino ad un massimo di 26 settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie; 12 mesi per la causale straordinaria “crisi aziendale”; 24 mesi per la causale straordinaria “riorganizzazione” e 36 mesi per la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.

La misura dell’assegno di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate nel limite massimo di 1.392,89€ al mese (2024). All’importo non si applica la riduzione del 5,84% della legge n. 41/1986.

Finanziamento

Per il finanziamento del Fondo i datori di lavoro sono tenuti al versamento di un contributo ordinario - calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti con esclusione dei soli dirigenti - pari allo 0,50% se occupano mediamente fino a cinque dipendenti e dello 0,80% se occupano mediamente oltre cinque dipendenti (il contributo è per due terzi a carico del datore e per un terzo a carico dei lavoratori).

I datori versano, inoltre, un contributo addizionale (ad eccezione delle causali EONE) nella misura del 4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali persa dai lavoratori che fruiscono dell'assegno di integrazione salariale. Al riguardo l’Inps ricorda che dal 1° gennaio 2025 è possibile una riduzione a favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente alla domanda abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi fino alla misura massima del 40% della contribuzione ordinaria dello 0,5%.

Tetto aziendale

L’Inps spiega, infine, che l’adeguamento ha cancellato il cd. tetto aziendale cioè il limite massimo delle prestazioni accoglibili per ciascun datore. In particolare è stato rimosso il limite, valido per ciascun datore di lavoro, pari a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro.

Documenti: Circolare Inps 88/2024

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