Fondo Telecomunicazioni, Disoccupazione più tutelata

Giovedì, 01 Agosto 2024
Sino all’80% dello stipendio contrattuale anche per 12 mesi dopo l’esaurimento della Naspi. L’Inps illustra le tutele ordinarie ed integrative per le aziende rientranti nel perimetro di applicazione del nuovo Fondo di solidarietà bilaterale delle Telecomunicazioni in vigore dal 1° gennaio 2024.

Tutele ricche per i lavoratori dipendenti di aziende rientranti nel nuovo Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni. Il Fondo, infatti, erogherà oltre alla cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) una tutela integrativa della stessa per ragguagliare l’80% della retribuzione contrattuale. E in caso di cessazione del rapporto di lavoro lo stesso livello reddituale sarà garantito da una prestazione integrativa della Naspi per tutta la sua durata. Lo rende noto, tra l'altro, l'INPS nella Circolare n. 86/2024 nella quale passa in rassegna le novità in vigore dal 1° gennaio 2024 data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 4 agosto 2023 (G.U. n. 218 del 18 settembre 2023) che ha istituito, ai sensi dell’articolo 26 del Dlgs n. 148/2015, il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni.

Destinatari

Al Fondo sono iscritte “tutte le imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali”.

Cassa integrazione

Il Fondo nasce già adeguato alle novità contenute nella riforma degli ammortizzatori sociali (legge n. 234/2021). In particolare, a decorrere da gennaio 2024, garantisce l’assegno di integrazione salariale sia per le causali ordinarie che straordinarie a prescindere dal numero di dipendenti compresi gli apprendisti (qualsiasi tipo) e i lavoratori a domicilio, con la sola esclusione dei dirigenti. Per l'accesso all’integrazione salariale non è richiesta alcuna anzianità aziendale né si applica il tetto aziendale.

Conseguentemente, spiega l’Inps, da gennaio 2024 viene meno l’obbligo per i datori di lavoro con un organico sino a cinque dipendenti di contribuire al Fis, il Fondo di integrazione salariale dell’Inps, e alla CIGS se impiegano più di 15 dipendenti. L’Inps aveva già diffuso istruzioni in merito con Circolare n. 107/2023.

L’assegno di integrazione salariale corrisposto dal Fondo è così diversificato:

  • Se i datori occupano sino a cinque dipendenti la durata è pari ad un massimo di 13 settimane in un biennio mobile per causali ordinarie e straordinarie;
  • Se occupano oltre cinque e sino quindici dipendenti la durata è pari ad un massimo di 26 settimane in un biennio mobile per causali ordinarie e straordinarie;
  • Se occupano oltre quindici dipendenti spettano sino ad un massimo di 26 settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie; 12 mesi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria “crisi aziendale”; 24 mesi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria “riorganizzazione” e 36 mesi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.

La misura dell’integrazione è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate nel limite massimo di 1.392,89€ al mese (2024). All’importo non si applica la riduzione del 5,84% della legge n. 41/1986.

L’assegno di integrazione salariale è finanziato tramite un contributo ordinario dello 0,80% (di cui due terzi a carico dell’impresa e un terzo a carico dei lavoratori). Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti. Più un contributo addizionale dell’1,5% a carico del datore di lavoro che fruisce della misura.

Prestazioni facoltative ed integrative

Il Fondo, inoltre, eroga una prestazione integrativa del predetto assegno di integrazione salariale tale da garantire al lavoratore l’80% della retribuzione prevista dal CCNL applicato per l’intero periodo autorizzato. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con diritto alla Naspi, inoltre, il Fondo eroga una prestazione integrativa della Naspi (non liquidabile in forma anticipata) tale da garantire al lavoratore un trattamento complessivo pari all’80% della retribuzione prevista dal CCNL applicato, calcolata sulla media degli ultimi 12 mesi. L’integrazione è concessa per tutta la durata della Naspi.

Ancora il Fondo garantisce il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o UE.

Le predette prestazioni sono finanziate con un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione pensionabile (due terzi a carico del datore di lavoro) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti. Più un contributo addizionale pari all’1,5% a carico del datore di lavoro in caso di effettiva fruizione dell’integrazione della Cassa e/o della Naspi.

Le prestazioni sono soggette ad un cd. tetto aziendale pari al 120% della contribuzione ordinaria dovuta al Fondo dal singolo datore di lavoro, fino al trimestre precedente l’inizio della prestazione tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualsiasi titolo a favore dello stesso datore di lavoro.  

Altre prestazioni

L’Inps spiega, inoltre, che il Fondo eroga anche:

  • la staffetta generazionale, cioè la possibilità di accompagnare alla pensione i lavoratori a cui manchino non più di tre anni dalla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata in cambio dell’assunzione presso il medesimo datore di lavoro di giovani di età non superiore a 35 anni per un periodo non inferiore a tre anni;
  • l’assegno straordinario di solidarietà, cioè l’assegno di accompagnamento alla pensione per i lavoratori a cui manchino non più di cinque anni dal raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia;
  • una prestazione integrativa della durata della Naspi per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi successivo al godimento della Naspi con riconoscimento di contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. La misura dell’integrazione è tale da garantire al lavoratore un trattamento complessivo pari all’80% della retribuzione prevista dal CCNL applicato, calcolata sulla media degli ultimi 12 mesi.

Il finanziamento di tali prestazioni è interamente a carico del datore di lavoro che dovrà versare un contributo straordinario mensile a copertura sia delle prestazioni stesse che della contribuzione correlata.

Documenti: Circolare Inps 86/2024

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