Ultima proroga per i lavoratori fragili. Dal 1° aprile al 30 giugno 2022 l’assenza dal servizio (per impossibilità di rendere la prestazione lavorativa in «modalità agile») è equiparata a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione dell’indennità di malattia. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2622/2022 recependo quanto previsto dall’articolo 10, co. 1-bis del dl n. 24/2022 convertito con legge n. 52/2022.
Tuttavia, a differenza del passato, la tutela riguarderà esclusivamente i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate nel decreto del ministero della salute del 4 febbraio 2022 (cioè le stesse categorie a favore delle quali dal 1° gennaio 2022 la prestazione lavorativa viene svolta «normalmente» in modalità agile).
Lavoro agile
La prima tutela prorogata dal 31 marzo al 30 giugno 2022 prevede che i lavoratori fragili svolgano di norma il proprio lavoro in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione che sia ricompresa nella stessa categoria o area d'inquadramento, come definite dai contratti collettivi, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Ricovero ospedaliero
La seconda tutela prorogata dal 31 marzo al 30 giugno 2022 è quella che equipara a ricovero ospedaliero, l'intero periodo di assenza dal servizio a fronte della presentazione del certificato di malattia attestante una condizione di «fragilità». La norma (che è l'art. 2 del dl n. 18/2020), si ricorda, stabilisce che l'assenza dal lavoro con questo diritto è quella scaturente dall'impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, ai sensi della prima tutela.
Condizioni
Cambiano, tuttavia, le condizioni che definiscono la «fragilità». Dal 1° aprile al 30 giugno 2022, spiega l’Inps, anche la seconda tutela, quella del ricovero ospedaliero, viene riconosciuta esclusivamente a favore dei soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate nel decreto del ministero della salute del 4 febbraio 2022. Le stesse categorie che dal 1° gennaio 2022 godono della prima tutela, quella dello smart working (qui i dettagli).
Sino allo scorso anno, invece, la condizione di «fragilità» era legata al possesso del riconoscimento di una disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o di certificazione attestante una condizione di rischio determinata da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita.
Campo di applicazione
Non ci sono novità in merito al campo di applicazione. Le misure prorogate riguardano, infatti, solo i lavoratori dipendenti, del settore privato e del settore pubblico, con esclusione dei lavoratori iscritti alla gestione separata, come precisato dall'Inps nel messaggio n. 2584/2020.
Resta confermata, inoltre, la mancata equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia (agevolazione scaduta il 31 dicembre 2021) come già confermato dall’Inps nel messaggio n. 679/2022. Resta, invece, sempre indennizzabile come malattia il contagio da COVID-19.
Stop dal 1° luglio 2022
Dal 1° luglio entrambe le tutele cessano, salvo proroghe dell’ultimo minuto.
Documenti: Messaggio Inps 2622/2022