Dal 1° gennaio 2022 il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per contatto da COVID-19 dai lavoratori dipendenti del settore privato non sarà più indennizzabile a titolo di indennità di malattia. Idem per i cd. lavoratori fragili (sia del settore privato che del settore pubblico) che non possano rendere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 679/2022 pubblicato oggi in cui spiega che il legislatore non ha prorogato oltre il 31 dicembre 2021 l'articolo 26, co. 1 e 2 del dl n. 18/2020 e che, pertanto, le suddette tutele cessano di essere corrisposte dal 1° gennaio 2022.
Le tutele
Come noto l'articolo 1, co. 26 del dl n. 18/2020 per i lavoratori dipendenti del settore privato ha equiparato alla malattia (con corrispondente indennizzo economico) il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. La norma ha trovato efficacia nel 2020 e nel 2021 (solo dopo un ulteriore stanziamento di risorse) ma non è stata prorogata oltre.
Il comma 2 del predetto articolo 26, inoltre, ha equiparato a ricovero ospedaliero, l'intero periodo di assenza dal servizio a fronte della presentazione del certificato di malattia attestante una condizione di «fragilità» per i lavoratori dipendenti - sia del settore privato che del settore pubblico - che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile. Rientrano in tale definizione i lavoratori in possesso del riconoscimento di una disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o di certificazione attestante una condizione di rischio determinata da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o svolgimento di relative terapie salvavita.
Stop dal 2022
Ebbene l'INPS spiega che entrambe le tutele non sono state rinnovate oltre il 31 dicembre 2021 e che, pertanto, per l’anno 2022 non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili. Per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022 l'indennizzo riguarderà le sole giornate del 2021 (nei limiti delle risorse stanziate). L'unica tutela rinnovata, infatti, è quella relativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, sino al 28 febbraio 2022, per le nuove categorie di lavoratori fragili indicate nel decreto interministeriale appena adottato che, tuttavia, attiene il rapporto giuslavoristico e non la tutela previdenziale.
Contagio Covid
Resta, invece, sempre indennizzabile come malattia il contagio da COVID-19. Per i lavoratori del settore pubblico, inoltre, resta fermo che sia la malattia che la quarantena da COVID-19 continua ad essere equiparata al ricovero ospedaliero (art. 87 dl n. 18/2020).
Documenti: Messaggio Inps 679/2022