La questione
Come noto anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'Inps è stata progressivamente estesa un’apposita tutela previdenziale in materia di malattia che contempla attualmente due diversi tipi di prestazioni: l'indennità di degenza ospedaliera (circolare Inps n. 147/2001); e l'indennità di malattia (circolare Inps n. 76/2007). La suddetta tutela è riconosciuta a tutti i lavoratori iscritti nella Gestione separata e tenuti a versare l'aliquota contributiva piena cioè coloro che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensioni (Circolare Inps 77/2013).
Le patologie indennizzabili come degenza ospedaliera
Con la legge 81/2017 sul lavoro autonomo i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento vengono equiparati alla degenza ospedaliera e, dunque, tali eventi possono essere indennizzati in misura superiore rispetto alla semplice malattia. Ai fini dell’individuazione delle gravi patologie l'Inps precisa che occorre considerare quei casi in cui l’indispensabile percorso clinico-assistenziale della malattia possa venire assimilato, per la gravità delle cure somministrate e della patologia in corso, ad una sorta di “degenza domiciliata”. A tale scopo, l'Inps ha individuato, in allegato alla predetta Circolare l'elenco delle patologie che, in linea con l’impostazione sopra delineata, danno luogo all'indennità rafforzata per effetto della legge sul lavoro autonomo. Vi rientrano, in particolare, la chemioterapia, l'insufficienza respiratoria o renale, trapianti di organi vitali, Aids, intossicazioni, le malattie psichiatriche.
L'equiparazione dell’evento di malattia alla degenza ospedaliera determina, pertanto, l’applicazione di una disciplina diversa con riferimento ai termini per la presentazione della certificazione sanitaria e della domanda di prestazione, della durata della tutela riconosciuta (da un massimo di 61 giorni annui ad un massimo di 180 giorni annui) e dell’ammontare del trattamento economico spettante (determinato annualmente e commisurato al numero di mensilità di versamenti contributivi effettuati). In particolare, l’indennità di malattia è pari al 4%, 6% o 8% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo dell’anno d’inizio della malattia (100.324 euro nel 2017), in base ai contributi dei 12 mesi precedenti la malattia (da tre a quattro mesi il 4%, da cinque a otto mesi il 6%; da nove a dodici mesi l’8%); l’indennità per degenza ospedaliera, invece, è pari all’8%, 12% o 16% dello stesso importo (massimale contributivo diviso per 365) e sempre in base ai contributi dei 12 mesi precedenti il ricovero (8% da tre a quattro mesi; 12% da cinque a otto mesi; da nove a dodici mesi il 16%).
Gli adempimenti del lavoratore
Per il riconoscimento della maggior tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia, nei tempi e nelle modalità vigenti (online) e deve consegnare agli uffici Inps: a) il modello cartaceo di domanda di prestazione e di trasmissione della documentazione medica (mod. SR06, opportunamente aggiornato, disponibile sul sito web Inps), senza procedere alla richiesta di prestazione mediante i servizi online dell’Inps; b) un plico chiuso contenente la documentazione medica che provi la patologia (cartella clinica, relazioni mediche, accertamenti ecc.) riportante la dicitura «contiene dati sensibili di natura sanitaria».
Documenti: Circolare Inps 139/2017