L’indennità sostitutiva del preavviso, gli importi dovuti per ferie e festività non godute e le somme corrisposte dal datore di lavoro ad integrazione dell’indennità giornaliera di malattia non concorrono ai fini della liquidazione dell’indennità di malattia dei marittimi. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 3456/2024 con il quale integra le precedenti istruzioni fornite con messaggio n. 2829/2024.
Dal 1° gennaio, in seguito alla legge n. 213/2023 (legge bilancio 2024), l'indennità giornaliera di malattia dei lavoratori marittimi (inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e inabilità temporanea assoluta da malattia complementare) è corrisposta in misura del 60% della retribuzione media globale giornaliera relativa al mese precedente a quello in cui si è verificato l'evento morboso. La base di calcolo dell’indennità è agganciata alla cd. «retribuzione teorica» cioè la retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore (adeguata al minimale contributivo, se di misura inferiore), in assenza di eventi particolari (come quello di malattia). Ciò in base al principio sulla natura compensativa del mancato guadagno proprio delle indennità di malattia.
Ebbene l’Inps conferma che concorrono alla determinazione della misura dell’indennità le componenti retributive ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile; dalla retribuzione teorica, invece, sono escluse le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro nonostante l’evento di malattia. A titolo esemplificativo e non esaustivo devono essere escluse l’indennità sostitutiva del preavviso, gli importi dovuti per ferie e festività non godute e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell’indennità giornaliera di malattia.
Riposi compensativi
Per quanto riguarda, invece, l’indennità sostitutiva dei riposi compensativi l’Inps spiega che è utile - in misura pari alle giornate di riposo maturate nella singola mensilità di riferimento - ove costituente componente retributiva normalmente presente nella retribuzione mensile per la fruizione dei periodi di riposo compensativo, indipendente dal momento di effettiva corresponsione. Diversamente, l’indennità sostitutiva dei riposi compensativi non fruiti prima della cessazione del rapporto di lavoro/sbarco, in applicazione dei generali principi di ordine previdenziale sulla natura compensativa del mancato guadagno propria delle indennità di malattia, è esclusa dagli elementi utili alla determinazione della “retribuzione teorica”.
Termini Applicativi
L’Inps spiega che le predette somme, essendo voci variabili della retribuzione, vanno assoggettate a contribuzione nel mese successivo a quello cui si riferiscono fermo restando la corrispondenza per ciascun anno solare tra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione.
Ciò significa che qualora la monetizzazione delle ferie, dei permessi e dei riposi compensativi intervenga nel mese di dicembre, i datori di lavoro potranno, quindi, tenerne conto nella denuncia dei contributi di pertinenza del mese di gennaio. Al fine di garantire la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell’anno e quella soggetta a contribuzione, i datori di lavoro dovranno esporre la variabile retributiva “AUMIMP” nelle denunce di gennaio o febbraio dell’anno successivo (cfr. la circolare n. 106 del 9 novembre 2018). Laddove, in un momento successivo a quello dell’assolvimento dell’obbligazione contributiva le ferie, i permessi o i riposi compensativi vengano effettivamente fruiti, il contributo già versato non è più dovuto e può essere recuperato attraverso l’uso delle variabili FERIE e ROL oppure operando con i flussi regolarizzativi (DM/vig).
Nel caso di lavoratori marittimi il cui rapporto di lavoro cessa con lo sbarco (anche per malattia) è prassi diffusa che le ferie, i permessi e i riposi compensativi non fruiti vengano monetizzati; conseguentemente, in questi casi l’obbligo contributivo deve essere assolto con la denuncia Uniemens riferita al mese dello sbarco. In tale ipotesi, l’assoggettamento a contribuzione deve avvenire nel mese di corresponsione e, quindi, non sono necessari ulteriori adempimenti con riferimento all’imponibile dei mesi precedenti. Tali importi non devono essere valorizzati nella “retribuzione teorica”.