Il congedo obbligatorio di paternità si prescrive in un anno

Mercoledì, 18 Dicembre 2024
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Confermata l’applicazione del termine breve già valido per l’indennità di maternità e l’indennità di malattia.

Il diritto all’indennità di paternità, riconosciuta ai lavoratori dipendenti in occasione della nascita del figlio, si prescrive nel termine breve di un anno come l’indennità di maternità e l’indennità di malattia. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4301/2024 in cui spiega che la prestazione è soggetta al medesimo termine di decadenza annuale previsto per le cd. «prestazioni temporanee».

Congedo obbligatorio

I chiarimenti riguardano il nuovo congedo obbligatorio di paternità previsto per i padri lavoratori dipendenti di cui all’articolo 27 bis del T.U. (Dlgs n. 151/2001). La disposizione da ultimo richiamata, come noto, ha reso strutturale la previsione di un congedo obbligatorio pari a 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto gemellare) fruibile in via autonoma e indipendente dal congedo della madre, non frazionabile in ore e utilizzabile anche in modo non continuativo. Il congedo è indennizzato al 100% della retribuzione e può essere cumulato anche con il «congedo di paternità alternativo» (quello cioè che spetta in caso di morte, grave infermità o abbandono del minore da parte della madre) ma non nelle stesse giornate.

Il congedo può essere utilizzato all’interno del periodo che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita o all’ingresso del bambino nel nucleo familiare (incluso il caso di morte perinatale ossia nelle 28 settimane prima del parto o entro la settimana successiva).

Il congedo spetta a tutti i lavoratori dipendenti, anche a quelli del pubblico impiego, compresi i lavoratori domestici e gli agricoli a tempo determinato. Sono esclusi i lavoratori autonomi (anche dello spettacolo) e i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps.

La domanda va presentata al proprio datore di lavoro in forma scritta oppure mediante il sistema informativo aziendale (se presente) entro cinque giorni dall’astensione dal lavoro. Se è l’Inps a pagare l’indennità (es. lavoratori agricoli e domestici) la domanda andrà presentata telematicamente all’istituto di previdenza. Per il pubblico impiego la domanda va rivolta direttamente all’amministrazione datrice di lavoro competente all'erogazione dell'indennità.

Prescrizione

L’Inps spiega che il diritto all’indennità di paternità si prescrive nello stesso termine previsto per l’indennità di malattia, cioè nel termine breve di un anno, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e quella di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia.

In sostanza, quindi, per non perdere il diritto alla prestazione il padre lavoratore dipendente deve presentare la domanda entro un anno dalla fine dell’evento, in caso di pagamento diretto dopo un anno dal giorno successivo all’ultimo indennizzabile - ovvero dalla scadenza di ogni singolo periodo di paga (quadrimestrale o mensile) in cui il lavoratore avrebbe dovuto ricevere, da parte del datore di lavoro, l’indennità in caso di pagamento a conguaglio.

Inoltre, essendo la prestazione in parola annoverabile tra le «prestazioni temporanee», l’azione giudiziaria può essere proposta nel termine di decadenza annuale previsto dall’articolo 47 del Dpr. n, 639/1970. Il termine di un anno, conclude l'Inps, peraltro si armonizza con quanto previsto per il congedo di maternità.

Documenti: Messaggio Inps 4301/2024

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