La questione
L'articolo 1 co. 203 della legge 613 del 1966, come noto, impone l'iscrizione presso la gestione commercianti, tra l'altro, dei familiari coadiutori il titolare dell'attività, il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti. Nel caso di specie non risultava contestata la qualifica rivestita dall'interessata né la natura dell'attività prestata che presentava i caratteri dell'abitualità e prevalenza quanto bensì la possibilità di poter assolvere, come ritenuto dalla Corte d'Appello, l'obbligo assicurativo IVS presso la gestione separata dell'Inps in luogo della gestione commercianti.
Secondo la Cassazione tale interpretazione non è possibile. I giudici ricordano che l'obbligo assicurativo per i suddetti familiari dell'imprenditore commerciale sorge quando essi svolgano nell'impresa la propria attività con carattere di abitualità - ovvero con continuatività e stabilmente e non in via straordinaria o occasionale (ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana ed ininiterrotta sul luogo di lavoro) - e prevalenza - ovvero con preponderanza sotto il profilo temporale rispetto ad altre occupazioni (così Cass. n. 9873 del 2014 e n. 7336 del 22/03/2017). Resta espressamente esclusa l'ipotesi in cui il familiare abbia già una posizione contributiva per il lavoro nell'impresa commerciale del familiare, con iscrizione all'AGO quale lavoratore dipendente o apprendista.
Solo questa ipotesi, è il ragionamento della Corte, legittima l'esenzione dall'iscrizione alla gestione commercianti. Non può esserlo, in particolare, l'attività del familiare resa nella forma del rapporto di associazione in partecipazione (così com'era possibile prima della modifica dell'art. 2549 c.c. realizzata con il d.lgs. n. 81/2015), con versamento della contribuzione nella gestione separata ex I. n. 335 del 1995, considerato che la legge non prevede siffatta situazione tra le cause esonerative dall'iscrizione. Né risulta decisiva l'osservazione secondo la quale la I. n. 335 del 1995, che ha istituito all'art. 2 comma 26 la gestione separata per i lavoratori autonomi, sia successiva alla I. n. 613 del 1966, considerato che il legislatore non ha ritenuto comunque a tale epoca di estendere le ipotesi eccettive e che la gestione separata ha fornito una tutela ai lavoratori autonomi che ne erano sprovvisti, mentre il familiare coadiutore dell'impresa commerciale aveva già una tutela previdenziale. Per tali ragioni la Corte ha sostanzialmente accolto la tesi dell'Inps cassando la sentenza della Corte d'Appello.