Bonus IoLavoro
Il nuovo incentivo (qui i dettagli) opera nei casi di assunzione intercorsa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 a tempo indeterminato o con apprendistato professionalizzante, di stabilizzazione (trasformazione a tempo indeterminato di assunzioni a termine) di soggetti con età compresa tra 16 e 24 anni oppure con età pari o superiore a 25 anni purchè privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Il bonus vale i contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, per un periodo di 12 mesi nel limite massimo di 8.060 euro da fruire, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2022. Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma 5, decreto n. 2/2018).
Cumulabilità
Nella seconda versione decreto l'Anpal aveva escluso la cumulabilità dell'incentivo con l'esonero triennale per l'assunzione di giovani sino a 35 anni di cui alla legge 205/2017 come modificato dalla legge 160/2019. L'esonero in questione consiste in una riduzione del 50% dei contributi del datore di lavoro fino a un massimo di 3 mila euro all'anno a fronte dell'assunzione di soggetti under 35 (fino al 31 dicembre 2020; dal 1° gennaio 2021 il limite scende a 30 anni).
Ebbene con il decreto n. 66/2020, l'Anpal torna sui suoi passi ed estende la cumulabilità dell'incentivo IoLavoro, già possibile con il bonus Rdc al bonus dell'esonero triennale. In attesa delle istruzioni Inps, si ritiene che i datori di lavoro che cumulano le due agevolazioni fruiranno dello sgravio totale dei contributi per i primi dodici mesi dall'assunzione (entro un massimale contributivo di 8.060 euro annui) e del 50% per i restanti due anni. Per cui la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per IO Lavoro sarà pari a 5.060 euro (8.060 euro totali, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero per l'assunzioni giovanili), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (euro 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Ovviamente il cumulo sarà possibile se datori di lavoro e lavoratori rispetteranno entrambe le condizioni per l'ammissione ai due ordini di sgravi contributivi.