L'identikit
Lo strumento ricalca in gran parte il Bonus Neet alle condizioni previste lo scorso anno con la variante che ne potranno beneficiare anche i soggetti già occupati con redditi fino a 8.145 se dipendenti o 4.800 se lavoratori autonomi (a seguito della modifica allo stato di disoccupazione offerta dal DL 4/2019).
L'incentivo si rivolge esclusivamente ai datori di lavoro privati, che assumano nel periodo tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 persone d'età compresa tra 16 e 24 anni oppure d'età con 25 anni e oltre, privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L'incentivo spetta a condizione che i beneficiari dell'assunzione non abbiano avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro che li assume (salvo stabilizzazione) e che siano in stato disoccupazione considerando alternativamente l'originaria definizione (chi non ha impiego, subordinato o autonomo, che ha prodotto DID e ha, eventualmente, stipulato un Patto di servizio con il centro impiego) di cui all'art. 19 del dlgs n. 150/2015 oppure secondo la nuova definizione introdotta dal DL 4/2019 convertito con L. 26/2019 (soggetti che hanno rilasciato la Did e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti: non svolgono attività, né subordinata né autonoma; ovvero la svolgono, ma con redditi fino a 8.145 euro, se l'attività è subordinata, e fino a 4 mila euro se l'attività è di tipo autonomo).
Rapporti incentivati
L'incentivo spetta per le assunzioni effettuate: a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, a tempo pieno o parziale (nel secondo caso, in misura proporzionalmente ridotta); con apprendistato professionalizzante. L'importo dell'incentivo è pari ai contributi dovuti all'Inps dal datore di lavoro, con esclusione di premi Inail, per 12 mesi dalla data di assunzione, fino a un importo massimo di 8.060 euro per giovane assunto.
In caso di assunzione a tempo parziale il massimale (8.060 euro) è proporzionalmente ridotto. Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma 5, decreto n. 2/2018). L'agevolazione è a disposizione di tutti i datori di lavoro privati (è fuori il settore pubblico), anche non imprenditori (come ad esempio studi professionali, associazioni riconosciute e non riconosciute, enti morali eccetera).
Ambito
L'incentivo va fruito, pena la decadenza, entro il 28 febbraio 2022; opera sul tutto il territorio nazionale, con esclusione della provincia autonoma di Bolzano (rileva la sede di lavoro, non la residenza del neo-assunto) e richiede il rispetto della regola de minimis; in alternativa deve comportare un incremento dell'occupazione netta. L'incentivo è cumulabile sia con lo sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono beneficiari del RdC sia con il cd. esonero triennale per l'assunzione di giovani under 35.