I genitori si erano rivolti alla Corte di Cassazione dopo che sia il Tribunale che la Corte d'appello di Torino avevano bocciato la richiesta di retrodatare la decorrenza dell'indennità di frequenza riconosciuta in favore del figlio minorenne in condizione di disabilità. La domanda era stata presentata, infatti, nell'Aprile del 2005 ma la documentazione attestante i requisiti socio-economici chiesta dall'Inps era stata consegnata solo nel Maggio 2008. Pertanto l'Istituto aveva riconosciuto la decorrenza della prestazione dal 1° giugno 2008 mentre i genitori chiedevano che essa fosse riconosciuta retroattivamente dal 1° Maggio 2005 posto che nella documentazione inviata era stata dimostrata la frequentazione, da parte del minore, dell'asilo nido nel biennio 2005 - 2007 e della scuola materna nell'anno scolastico 2007 - 2008.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei genitori. Secondo i Giudici è pacifico che al momento della presentazione della domanda amministrativa del 12.4.2005 i ricorrenti non avevano allegato la documentazione attestante la prova della sussistenza del requisito socioeconomico di cui alla legge n. 289/1990 (frequenza dei corsi e determinati requisiti reddituali), indispensabile, alla pari del requisito sanitario, per l'accesso al beneficio dell'indennità di frequenza. Sin dal settembre 2005 l'Inps aveva, infatti, inviato ai ricorrenti la dichiarazione di responsabilità da compilare e da restituire unitamente ai documenti anagrafici e reddituali, ma questi erano stati fatti pervenire all'istituto di previdenza solo in data 28.5.2008, per cui solo con riferimento a quest'ultima data poteva essere verificata la coesistenza di tutti i requisiti necessari per il riconoscimento del beneficio. Il Supremo Collegio ricorda, infatti, come in tema di invalidità civile l'accertamento dei requisiti socio-economici (il reddito e la frequenza ai corsi nel caso di specie) ha valore costitutivo del diritto al pari del requisito sanitario (l'invalidità del beneficiario). Cosicchè non può darsi il riconoscimento della prestazione in mancanza dell'accertamento di entrambi i requisiti. Che nel caso di specie sono stati dimostrati solo nel Maggio 2008.
I Giudici osservano, quindi come "la Corte territoriale abbia fatto buon governo degli oneri probatori nell'evidenziare che spettava ai ricorrenti, interessati al conseguimento del beneficio in esame, provare sin dall'inizio la coesistenza dei predetti requisiti, per cui la sopravvenienza della prova di alcuni di essi dopo l'accertamento negativo in sede amministrativa era da considerare, comunque, tardiva ai fini della fissazione in sede giudiziale della decorrenza della stessa prestazione, non potendo il relativo diritto sorgere se non nel momento della coesistenza di tutti i suoi elementi costitutivi".