Niente revoca dell’indennità di accompagnamento se l’invalido, ancorchè ricoverato gratuitamente presso una struttura sanitaria, abbia bisogno dell’assistenza continua di un familiare o di altre figure professionali. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3347/2023 in cui spiega di aver aggiornato la procedura per consentire l’invio della dichiarazione da parte della struttura sanitaria presso cui è ricoverato l’invalido.
Gratuità del ricovero e indennità di accompagnamento
I chiarimenti riguardano la fruizione dell’indennità di accompagnamento, l’assegno riconosciuto dalla legge n. 18/1980 a favore delle persone impossibilitate a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e a chi necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita. La legge, come noto, subordina la concessione della prestazione alla circostanza che l’invalido non sia ricoverato gratuitamente presso una struttura sanitaria.
Per «ricovero gratuito» s’intende quello presso strutture ospedaliere con retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico. Non lo è, ad esempio, quello per il quale l’interessato (o chi per lui) versi l’intera retta oppure solo una parte essendo l’altra versata dall’ente pubblico.Se la condizione si verifica il pagamento dell’indennità di accompagnamento è sospeso per il periodo di durata della condizione stessa di ricovero.
Il divieto, tuttavia, non è tassativo. L’Inps, conformandosi all’orientamento prevalente della giurisprudenza, ha avuto modo di precisare con messaggio n. 1011/2019 che non si ha sospensione nel caso di invalido la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali «renda necessaria l’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un’assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita, nonché qualora la presenza del/dei genitore/i per l’intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici». In queste situazioni, pertanto, la gratuità del ricoverò è irrilevante.
Basta una attestazione della struttura sanitaria
Per gestire in modo tempestivo ed uniforme queste situazioni l’Inps spiega di aver rilasciato una nuova procedura telematizzata,che consente agli assistiti di comunicare all’INPS i periodi di ricovero con le predette caratteristiche. Nello specifico la dichiarazione deve essere presentata dagli utenti titolari di indennità di accompagnamento (o dall’amministratore di sostegno/rappresentante legale) al termine del periodo di ricovero di durata superiore a 29 giorni, accedendo al sito Inps con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS) e seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”.
Oltre all’indicazione delle date di inizio e fine ricovero, deve essere allegata alla dichiarazione telematica esclusivamente la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante che la prestazione assicurata non esaurisce tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. Non devono essere allegati certificati sanitari, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti.
Documenti: Messaggio Inps 3347/2023