L'articolo 10, comma 1, del dl n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni), ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore delle seguenti categorie di lavoratori: lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo. Come già anticipato sulle pagine di questa rivista (cfr: messaggio inps n. 1454/2021) l'indennità è riconosciuta automaticamente dall'INPS alle categorie già beneficiarie dell'indennità onnicomprensiva da 1.000€ erogata a novembre e/o a dicembre 2020 con il cd. decreto ristori (articolo 15 e 15-bis del dl n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020; cfr: Circ. INPS 146/2020).
Domande entro il 31 maggio 2021
Chi non ha usufruito di tali indennizzi (es. soggetti che hanno maturato i requisiti al 23 marzo 2021; oppure che non hanno mai presentato l'istanza) e ritiene di averne i requisiti deve produrre istanza all'INPS entro il 31 maggio 2021 tramite apposito servizio telematico che sarà a breve rilasciato dall'Ente di previdenza. La domanda andrà prodotta esclusivamente per via telematica oppure attraverso il contact center integrato telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164 164 da rete mobile o patronato.
Si rammenta che dovranno presentare la domanda anche le due nuove categorie incluse proprio dal citato dl n. 41/2021: a) i lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali, e; b) i lavoratori dello spettacolo con almeno 30 giornate di contribuzione tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75mila euro. Questa platea è nuova rispetto ai precedenti criteri che, invece, prevedevano un requisito reddituale non superiore a 50mila euro.
Incompatibilità
Restano confermati i criteri di incumulabilità dell'indennizzo con altri benefici della normativa anticovid. In particolare il bonus è incumulabile con pensioni dirette erogate da forme di previdenza obbligatorie (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità) nonché con l'ape sociale; con le nuove tre mensilità di ReM stabilite dal dl n. 41/2021 se percepite da componenti del nucleo familiare del beneficiario. Anche l'RdC è incumulabile ma non in maniera assoluta: se l'RdC è inferiore all'indennità l'INPS procederà all'integrazione dell'RdC fino all'ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità. Il beneficio è invece cumulabile con la Naspi o la Dis-Coll fermo restando che, per i lavoratori stagionali o in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, occorre non essere titolari di naspi alla data del 23 marzo 2021.
Semplificato l'accesso alla Naspi
L'Inps spiega, infine, che per tutti gli eventi di disoccupazione (involontaria) verificatesi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021 l'accesso alla Naspi avverrà a prescindere dall'accertamento del requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti la disoccupazione. Ciò in forza della previsione di cui all'articolo 16 del dl n. 41/2021. Per il conseguimento della prestazione sarà, pertanto, necessario possedere solo 13 settimane di contribuzione nei quattro anni anteriori all'evento disoccupazione e, ovviamente, che tale evento sia involontario. Le domande respinte prodotte tra il 1° gennaio ed il 19 aprile 2021 per mancanza del requisito delle 30 giornate saranno riesaminate d'ufficio dall'ente previdenza.
Documenti: Circolare Inps 65/2021