L'articolo 10, comma 1, del dl n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni), ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore delle seguenti categorie di lavoratori: stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo. Il beneficio è riconosciuto automaticamente dall'INPS alle categorie già beneficiarie dell'indennità onnicomprensiva da 1.000€ erogata a novembre e/o a dicembre 2020 con il cd. decreto ristori (articolo 15 e 15-bis del dl n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020; cfr: Circ. INPS 146/2020). Liquidazione che è, per l'appunto, stata appena effettuata dall'INPS.
Domande entro il 30 Aprile 2021
Si rammenta che chi non ha usufruito dei citati ristori (es. soggetti che hanno maturato i requisiti al 23 marzo 2021) può accedere all'indennizzo una tantum da 2.400 euro previa presentazione di apposita istanza all'INPS, online oppure tramite l'assistenza di un patronato, entro il 30 aprile 2021. Si rammenta che dovranno presentare la domanda anche le due nuove categorie incluse proprio dal citato dl n. 41/2021: a) i lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali, e; b) i lavoratori dello spettacolo con almeno 30 giornate di contribuzione tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75mila euro. Questa platea è nuova rispetto ai precedenti criteri che, invece, prevedevano un requisito reddituale non superiore a 50mila euro.