La questione
Attualmente agli invalidi civili totali spetta un assegno mensile di 285,66€ (2019) a condizione di possedere un reddito personale non superiore a 16.814,34€ annui (non conta il reddito del coniuge). Al raggiungimento dell'età anagrafica di 60 anni l'articolo 38 della legge 448/2001 riconosce una maggiorazione della prestazione (il cd. "incremento al milione") sino a 649,45€ mensili a condizione di possedere un reddito personale non superiore a 8.442,85€ ed un reddito coniugale - se trattasi di invalido coniugato - non superiore a 14.396,72€ annui.
Secondo la Consulta l'indicata normativa non è legittima in quanto non garantisce alle persone totalmente inabili al lavoro di età inferiore a 60 anni i «mezzi necessari per vivere» violando il diritto riconosciuto dall’articolo 38 della Costituzione, secondo cui «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale». Ha quindi affermato che il cosiddetto «incremento al milione» debba essere assicurato agli invalidi civili totali senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età, attualmente previsto dalla legge. Per cui anche gli invalidi civili totali di età compresa tra 18 e 59 anni potranno ottenere, alle medesime condizioni degli ultrasessantenni, l'incremento della pensione di inabilità civile da 285,66€ al mese a 649,45€. La Corte ha stabilito che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.
Gli effetti
Si badi che la decisione non avrà effetto su tutti gli invalidi civili totali in quanto, come detto, i requisiti reddituali per la concessione della maggiorazione non coincidono con quelli previsti per la pensione di inabilità civile. A parte i limiti di reddito diversi per la pensione di inabilità non rilevano i redditi del coniuge nè quelli esenti dall'irpef; per la maggiorazione rilevano, invece, non solo quelli del coniuge ma anche i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta, ad eccezione del reddito della casa di abitazione, delle pensioni di guerra e delle indennità di accompagnamento. Per cui solo gli invalidi tra 18 e 59 anni sprovvisti di significativi redditi al di fuori della stessa pensione di inabilità civile potranno concretamente agguantare l'incremento. Per gli altri soggetti l'importo della pensione resterà fermo a 285,66€.