Per avere riconosciuta la prestazione la commissione medica che effettua l’accertamento deve riconoscere una percentuale di invalidità compresa tra 74% e il 99%. Tale prestazione è slegata dalla presenza di una rapporto assicurativo o contributivo, come per esempio l’assegno ordinario di invalidità, ma è vincolata dal rispetto di determinati requisiti reddituali ( per il 2018 il limite annuo personale da non superare è 4.853,29€). Ultimo requisito, non meno importate, è di avere un età anagrafica compresa tra 18 e 66 anni e 7 mesi (67 anni dal 2019)
Ai soggetti che viene riconosciuta l’invalidità civile parziale (ma anche quella totale), al compimento dei 66 anni e 7 mesi (per il 2018) l’INPS trasforma automaticamente l’assegno di invalidità in assegno sociale mantenendo però i requisiti della prestazione assistenziale che risultano essere meno stringenti. E’ dunque importante esperire l’azione legale ove la commissione medica provinciale non abbia riconosciuto subito la percentuale di l’invalidità civile necessaria per la concessione della prestazione.
Si prenda, come esempio, il caso studio di una casalinga sposata dell’età di 64 anni che presenta domanda di invalidità civile, con un conseguente riconoscimento dalla commissione medica competente del 67% (percentuale con la quale non spetta alcun beneficio economico). Nella fattispecie il soggetto avrebbe avuto sostanzialmente tre possibilità. Ovvero:
- aspettare l’età anagrafica per conseguire l’assegno sociale, oppure
- presentare successivamente un aggravamento qualora la sua situazione fosse peggiorata oppure
- valutare un eventuale azione giudiziaria per non perdere la decorrenza dell’assegno di invalidità.
Si fa presente che per le prestazioni di carattere assistenziale, non è previsto alcun ricorso amministrativo ma solo quello legale entro sei mesi dalla comunicazione del verbale sanitario.
Nella fattispecie, essendoci i presupposti per avere un riconoscimento uguale o maggiore al 74%, la casalinga ha optato per presentare azione giudiziaria, previo parere positivo di un medico legale e di un avvocato di parte. Il caso studio si risolve con un’omologa a favore della casalinga che si vede riconosciuto un 80% di invalidità. Soffermandosi sui benefici ottenuti dalla casalinga, ci preme sottolineare che tale riconoscimento oltre che a comportare una liquidazione di arretrati non da poco ha fatto si che quando la casalinga ha compiuto l’età per l’assegno sociale, essa ha mantenuto i requisiti reddituali più favorevoli dell’invalidità civile.
Difatti se essa non avesse fatto ricorso ma avesse aspettato l’età anagrafica per conseguire l’assegno sociale, non le sarebbe stato erogato poichè il requisito reddituale per l’assegno sociale facendo “cumulo” con i redditi del coniuge, che per il 2018 sono di 11.778,00 euro € li avrebbero superati, con la conseguenza che non avrebbe ottenuto né l’assegno sociale né l’assegno mensile per l’invalidità parziale.