I Giudici dichiarano illegittima la riforma dell'Isee nella parte nella quale considera nel reddito disponibile anche le pensioni legate a situazioni di disabilità e le indennità di accompagnamento.
Kamsin Il Tar del Lazio ha giudicato illegittima la riforma dell'Isee nella parte nella quale considera nel reddito disponibile anche le pensioni legate a situazioni di disabilità e le indennità di accompagnamento. Così ha stabilito il Tribunale amministrativo a seguito di un ricorso presentato dall'Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva (Utim) e dall'Associazione promozione sociale (Anmil) riguardante l'articolo 4, comma 2, lettera f) del Dpcm 159/2014 con cui si è attuata la revisione dell'Isee.
Com'è noto l'indicatore della situazione economica equivalente è uno strumento che serve per valutare la ricchezza di un nucleo familiare al fine di avere accesso a condizioni agevolate a determinati servizi, quali per esempio mense scolastiche e asili prevista dal decreto legge 201/2011. L'articolo 5 del Dl ha stabilito che ai fini Isee si deve adottare una definizione di reddito disponibile che include «le percezioni di somme, anche se esenti da imposizione fiscale...valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero». L'obiettivo di questa disposizione, secondo i giudici, è correggere gli errori del passato per cui risultavano privi di reddito persone che non avevano risorse sottoponibili a dichiarazione Irpef, ma che in realtà non erano tali.
E' il caso, per esempio, delle pensioni estere non tassate in Italia, dei redditi prodotti e tassati all'estero, dell'assegno di mantenimento di figli percepito dal coniuge divorziato. Il Dpcm, invece, include nel reddito disponibile anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese carte di debito a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche. Ebbene, secondo il Tar Lazio questa definizione, ricomprende, senza motivo, «gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazione di disabilità, quali le indennità di accompagnamento, le pensioni Inps alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo riconosciuti ai sensi delle legge 210/92 e 229/05».
Tali importi, invece, non possono essere considerati reddito e le deduzioni e detrazioni previste dal Dpcm per i disabili non sono sufficienti perché non tengono conto «dell'effettiva volontà del legislatore, costituzionalmente orientata e tesa a riequilibrare situazioni di carenza fittizia di reddito e non a introdurre specifiche detrazioni e franchige su un concetto di reddito allargato».
"È con soddisfazione - dice l'Anmil - che apprendiamo la notizia dell'accoglimento da parte del Tar del Lazio del ricorso presentato dai familiari dei disabili contro la riforma dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) entrata in vigore a inizio 2015, che ha introdotto un nuovo meccanismo di calcolo del reddito per l'accesso ad aiuti e a prestazioni sociali agevolate, sfavorevole per le persone con disabilità più gravi".
Una pronuncia, quella del Tar, - conclude il comunicato - pienamente in linea con quanto denunciato dall'Anmil già nelle prime fasi di elaborazione del regolamento. Auspichiamo che ora il Governo prenda atto al più presto di questa importante pronuncia, risolvendo una questione che tutto il mondo della disabilità sta vivendo come una inaccettabile e ingiusta aggressione dei propri diritti".
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Zedde