Jobs Act, con la Riforma del Lavoro cambia l'Aspi

Venerdì, 10 Ottobre 2014
La durata dell'Aspi sarà agganciata alla pregressa storia contributiva del lavoratore e sarà estesa anche ai contratti di collaborazione. Dopo l'Aspi coloro che si troveranno ancora senza impiego e avranno un ISEE basso potranno beneficiare di uno strumento universale di assistenza.

Kamsin Procedure più semplici per l'accesso alle tutele in caso di sospensione temporanea del rapporto di lavoro e di disoccupazione involontaria, armonizzazione della durata di Aspi e mini-Aspi, massimali per l'accredito di contribuzione figurativa. Sono queste le novità cristallizzate nella delega per la riforma degli ammortizzatori sociali confermate Mercoledì con la fiducia al testo del maxi-emendamento avvenuto a Palazzo Madama.

Il disegno di legge conferisce al Governo la possibilità di un ampio restyling delle tutele che potranno essere attivate in caso di perdita del posto di lavoro. Con la delega infatti Aspi e mini-Aspi verranno armonizzate in una "nuova Aspi" la cui durata sarà variabile, personalizzata, in quanto agganciata "alla pregressa storia contributiva del lavoratore con la contestuale estensione ai contratti di collaborazione attualmente rimasti scoperti con la riforma del 2012". Ci sarà poi l'incremento della durata massima della nuova Aspi per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti. Un'altra modifica riguarderà le modalità di accreditamento dei contributi ed il principio di automaticità delle prestazioni - principio in base al quale si prescinde dall'effettivo versamento della contribuzione da parte del committente -, prevedendo, prima dell’entrata a regime, un periodo "almeno biennale di sperimentazione a risorse definite". 

In altri termini con la delega verranno introdotti dei limiti all'accredito di contribuzione figurativa durante la fruizione dell'Aspi (e in generale di ogni altro ammortizzatore sociale) che sarà ancorata a determinati massimali. Nella normativa vigente, per i periodi di fruizione dell’ASpI (e della mini-ASpI) sono riconosciuti i contributi figurativi, ai fini sia del diritto sia della misura dei trattamenti pensionistici (i periodi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata).

Com'è noto, nella normativa vigente l'Aspi è affiancata dalla cosiddetta mini-Aspi che si applica per i casi in cui il soggetto non possieda i requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il trattamento ordinario (il requisito di assicurazione è pari a due anni e quello di contribuzione ad un anno nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, mentre, ai fini della mini-ASpI, si richiede soltanto un minimo di tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi). Il trattamento di mini-ASpI, inoltre, è corrisposto (sempre con cadenza mensile) per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno.

Inoltre, una volta terminata la fruizione dell'Aspi, coloro che si troveranno ancora senza impiego e avranno un ISEE basso potranno beneficiare di uno strumento universale di assistenza. La fruizione di tale ammortizzatore sarà però subordinata alla partecipazione da parte del beneficiario a di iniziative di reinserimento lavorativo e sarà priva di copertura figurativa ai fini previdenziali.

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