L'identikit dello strumento
L’AdR, come noto, consiste in una somma (che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale), graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o i servizi accreditati. L’assegno è spendibile presso i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati (scelti dal disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione) per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. Il servizio ha una durata di sei mesi (prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero suo ammontare) e deve essere richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno.
Assegno di ricollocazione e RdC
Con l’intervento del Dl 4/2019, l’assegno diviene parte integrante della funzione attribuita al reddito di cittadinanza. Nello specifico il DL 4/2019 dispone che allo scopo di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il beneficiario del RdC tenuto a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l’impiego, decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione della prestazione riceve dall’ANPAL l’assegno di ricollocazione (AdR) da spendere presso i centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati. A pena di decadenza dal beneficio del RdC, inoltre, il beneficiario è tenuto poi ad attivare il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione (ossia a scegliere il soggetto erogatore di tale servizio di assistenza e a fissare la data del primo appuntamento) entro 30 giorni dal riconoscimento dell'AdR che ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell’importo dell’assegno; se entro 30 giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si attiva nella ricollocazione del beneficiario, questo deve rivolgersi ad altro soggetto erogatore.
Il Dl 4/2019 prevede anche che il Consiglio di amministrazione dell’ANPAL (previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) definisca modalità operative e l’ammontare dell’assegno sulla base di determinati principi previsti dalla normativa vigente. Nelle more dell'adozione di tali ulteriori istruzioni si rammenta che l'importo dell’assegno è, secondo quanto stabilito nella delibera Anpal 14/2018, compreso tra 250 e 5.000 euro a seconda del profilo di occupabilità del lavoratore.
La sospensione per i disoccupati
Il DL 4/2019 prevede poi la sospensione dal 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del Dl 4/2019, fino al 31 dicembre 2021 dell’erogazione dell’assegno di ricollocazione ai disoccupati percettori di NASpI e disoccupati da più di quattro mesi. Sul punto l'Anpal ha precisato che le prestazioni relative agli AdR NASpI già in corso al 29 gennaio 2019 continueranno ad essere erogate secondo le regole già fissate in precedenza. E che, peraltro, possono ancora presentare la domanda di Adr Naspi coloro che hanno ricevuto comunicazione positiva a seguito delle verifiche amministrative effettuate tra il 1° luglio 2018 e il 28 gennaio 2019.
La scelta di legare la misura solo ai titolari dell'RdC rischia, peraltro, anche di negare l'AdR anche ai titolari di Naspi che non usufruiscano del RdC per risultare oltre la soglia ISEE necessaria per il conseguimento dell'RdC.
Va segnalato che non viene sospesa invece l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, per i lavoratori in esubero nell’ambito delle procedure Cigs (cd Adr Cigs) per riorganizzazione o crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale (articolo 24-bis del Dlgs 148/2015).