L’assegno unico non cancella il contributo ex CUAF dovuto dai datori di lavoro per il finanziamento dei trattamenti di famiglia. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1921/2022 pubblicato ieri.
Dal 1° marzo 2022 a seguito della riforma contenuta nel Dlgs n. 203/2021, i trattamenti di famiglia non vengono più corrisposti dai datori di lavoro e/o dall’Inps in quanto assorbiti dall’assegno unico e universale se nel nucleo sono presenti figli minori, figli maggiorenni sino al 21° anno (a determinate condizioni) oppure figli disabili. I trattamenti di famiglia continuano ad essere corrisposti solo nei confronti dei nuclei composti da coniugi o altri familiari (es. sorelle, fratelli eccetera).
Aliquote Ex Cuaf
Nonostante ciò il legislatore non è intervenuto sulle disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento dell’aliquota di finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare (ex CUAF). Il contributo, come noto, per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari allo 0,68% della retribuzione imponibile (cioè pari al 2,48% meno l’1,8% di sgravio riconosciuto dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005). Per gli iscritti alla gestione Ipost il contributo è pari al 4,4%.
Sono esonerati dal versamento della contribuzione CUAF i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro e che provvedono direttamente alla erogazione, ai propri dipendenti, dei trattamenti di famiglia in misura non inferiore ai minimi stabiliti per legge (associazioni sindacali, associazioni di categoria, partiti politici), nonché le aziende operanti all’estero in paesi con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale oltre che le Amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici.
Aliquote Confermate
Ebbene l’Inps spiega, su conforme parere del Ministero del Lavoro, che il predetto impianto resta confermato anche dopo l’avvio dell’assegno unico perché il legislatore non è intervenuto sulle disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF, tantomeno con riferimento alle disposizioni che ne disciplinano l’esonero per determinati soggetti datoriali.
Pertanto, conclude l’Inps, continuano a beneficiare del regime di esenzione dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF, i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale.