La regola generale in materia vuole, infatti, che non sia possibile invocare la normativa sulla disoccupazione in ambito ASpI e NASpI, nei confronti di un lavoratore che abbia svolto prevalentemente attività agricola nel biennio (in caso di ASpI) o nel quadriennio o negli ultimi dodici mesi (in caso di NASpI), precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Tale ultima interpretazione consente, ad esempio, l'accesso alla Naspi anche ai lavoratori che negli ultimi quattro anni hanno svolto 3 anni di lavoro agricolo e l'ultimo anno di lavoro non agricolo. Due le casistiche possibili.
Trasformazione in Naspi
La domanda di disoccupazione agricola, respinta per prevalenza di attività nel settore non agricolo, può essere trasformata in domanda di disoccupazione NASpI, esclusivamente su specifica richiesta dell’interessato, qualora sia stata presentata nei termini legislativamente previsti per tale ultima prestazione (entro sessantotto giorni dalla cessazione involontaria dell’attività lavorativa). In tal caso, l’interessato deve integrare la domanda di disoccupazione agricola, di cui si chiede la trasformazione, con l’eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di disoccupazione NASpI.
Trasformazione in Disoccupazione Agricola
Sempre su richiesta dell’interessato, è possibile altresì trasformare la domanda di disoccupazione NASpI, respinta per prevalenza di attività nel settore agricolo, in domanda di disoccupazione agricola, qualora la domanda sia stata presentata nei termini legislativamente previsti per tale ultima prestazione (dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza della prestazione). In tal caso, l’interessato deve integrare la domanda di disoccupazione NASpI, di cui si chiede la trasformazione, con l’eventuale documentazione necessaria alla definizione della domanda di disoccupazione agricola.
L'Inps raggiunge questa soluzione interpretativa in quanto in sintonia sia con il generale principio di conservazione dell’atto giuridico, di cui all’articolo 1367 del codice civile, in base al quale nel dubbio i negozi giuridici devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, sia con l’altrettanto generale principio di conversione dell’atto nullo, di cui all’articolo 1424 del codice civile, applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell’articolo 1324 del medesimo codice, in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenta i requisiti di forma e di sostanza. Le istanze di riesame o i ricorsi amministrativi riferiti a domande per le quali non sia, nel frattempo, intervenuta la decadenza dal diritto, potranno essere definiti in autotutela dalle sedi territoriali Inps.
Documenti: Messaggio inps 3058/2018