A seguito della cessazione del periodo emergenziale da COVID-2019, non è più utilizzabile il modello di richiesta online di convalida delle dimissioni/risoluzioni consensuali (ex art. 55, D.Lgs. 151/2001) in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente (ITL).
Lo rende noto l'Inl in un comunicato stampa in cui spiega, tuttavia, che è possibile effettuare il colloquio con il personale dell'ITL anche «a distanza» attraverso la presentazione di un apposito modello di richiesta attualmente disponibile online. Quest'ultimo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato per poter accedere alla procedura da remoto in alternativa al colloquio in presenza con il funzionario incaricato.
Il nuovo modulo, compilato e sottoscritto, deve, infine, essere trasmesso al competente Ufficio (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta elettronica. Al suddetto modulo, occorre anche allegare copia di un valido documento di identità (da esibire anche in occasione del colloquio online) e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.
Come noto le dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato, in affidamento, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.