Aggiornate le retribuzioni di riferimento per il calcolo dell'indennità di malattia, maternità/paternità per i lavoratori autonomi e parasubordinati. I valori, validi per il 2024, sono contenuti nella Circolare Inps n. 61/2024 in cui l'Istituto, come di consueto, li adegua a seguito della variazione del tasso di inflazione che l'anno scorso ha registrato una variazione in positivo del 5,4%.
I chiarimenti riguardano i lavoratori ai quali si applicano minimali di retribuzione diversi da quelli generali previsti per il lavoro dipendente, già in parte illustrati nella Circolare Inps 21/2024.
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali di malattia, maternità/paternità, e tubercolosi spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2024, devono essere liquidati sulla base della retribuzione del mese precedente e comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari a 56,87 euro. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) la retribuzione di base per la liquidazione delle predette prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2024, è pari a 50,59 euro.
Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni le prestazioni economiche in parola sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Nelle more della pubblicazione dei nuovi redditi di riferimento per il 2024, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, resta valido il reddito stabilito per l’anno 2023 pari a 61,98 euro.
Domestici
Per quanto riguarda i lavoratori domestici (italiani o stranieri) ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2024, devono essere utilizzate le le retribuzioni convenzionali orarie già stabilite per il versamenti dei contributi: 8,33 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,40 euro; 9,4 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,4 euro e fino a 11,45 euro; 11,45 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 11,45 euro; 6,06 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Autonomi
L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate sulla base di una retribuzione pari a 50,59 euro per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali; a 56,87 € per Artigiani e Commercianti; e a 31,60 € per i pescatori con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2024.
Gestione dei Parasubordinati
L'Inps comunica anche il valore dell'indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i lavoratori assicurati presso la Gestione Separata non pensionati o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. In tabella i valori applicabili nel 2024.
Si rammenta che la prestazione spetta a condizione che sia accreditata almeno una mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile. Per cui, a seconda dell'aliquota contributiva applicabile, la contribuzione minima oscilla da un minimo di 400,06€ per i professionisti per i quali si applica l'aliquota del 26,07% e di 537,56 € per i collaboratori le altre figure assimilate per i quali si applica l'aliquota del 35,03%. È necessario inoltre che il reddito individuale nell'anno solare precedente (cioè il 2023) non abbia superato i 79.464,00€
Assegni di maternità Statali
Per le nascite avvenute nel 2024 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2024 è fissato: a) in 404,17€ mensili l'assegno di maternità di base concesso dai comuni (art. 74 del Dlgs n. 151/2001) per complessivi 2.020,85€ (spetta se in possesso di un ISEE non superiore a 20.221,13€); b) in 2.488,14€ l'assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui previsto dall'articolo 75 del citato dlgs n. 151/2001. Questi trattamenti, si ricorda, non sono stati abrogati dalla riforma dell'assegno unico.
Congedi Parentali e Congedo Straordinario
L'Inps comunica, inoltre, il limite di reddito entro il quale può essere riconosciuto al lavoratore dipendente l’indennità per congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001 cioè per i periodi superiori a nove mesi. In tal caso l'indennità di congedo parentale spetta (in misura pari al 30% della retribuzione) a condizione che il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2024 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 19.454,83 euro (7.781,93 euro per 2,5).
Infine per quanto riguarda il congedo straordinario per i lavoratori dipendenti che assistono disabili ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 tenuto conto che nel 2024 il valore massimo tra indennità e contribuzione figurativa è pari a 56.585,73 € il valore massimo dell'indennità per quei lavoratori la cui aliquota contributiva è del 33% è pari a 42.546 euro annue (116,25 euro al giorno) e 14.039,73 euro di contribuzione figurativa.
Documenti: Circolare Inps 61/2024