Il congedo straordinario biennale non riduce lo stipendio. Chi ne fruisce, infatti, ha diritto a un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione che è precedente il congedo, relativa a tutte le voci fisse e continuative, incluso il rateo di tredicesima mensilità, nonché delle altre eventuali mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, etc. Restano esclusi solamente gli emolumenti variabili della retribuzione, quali, ad esempio, quelli collegati alla presenza al lavoro. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 30/2024 a seguito di richieste di chiarimenti in merito ai criteri di calcolo del rateo di tredicesima e di quattordicesima mensilità nell'indennità.
Congedo Straordinario
Il congedo straordinario rappresenta un periodo di assenza retribuito dal lavoro, concesso ai lavoratori dipendenti per dedicarsi all'assistenza dei propri familiari con disabilità grave. Il congedo può essere richiesto fino a un massimo di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, con un limite complessivo per ogni disabile, fra tutti gli aventi diritto.
Durante questo periodo il lavoratore dipendente, sia del pubblico impiego che del settore privato, ha diritto ad una indennità mensile corrispondente all'ultima retribuzione precedente il congedo entro un limite massimo di reddito che per l’anno 2023 vale 40.366€). L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, il quale successivamente la recupera tramite conguaglio con i contributi che deve versare all'INPS. Ed è assistita da contribuzione figurativa che essendo rapportata all’indennità può valere sino ad un massimo di 11.320,65€ (40.366€ x 33%).
Con Circolari nn. 61/2001 e 32/2012 l’Inps ha chiarito che nel concetto di «retribuzione rilevante» ai fini della determinazione della misura dell’indennità sono incluse tutte le voci fisse e continuative erogate al dipendente comprensive anche del rateo di tredicesima mensilità e altre eventuali mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, e così via. Sono escluse solo le voci variabili della retribuzione.
La tredicesima
Questa impostazione, ricorda l'Inps, trova fondamento nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 263/1946, che riconosce ai dipendenti statali «a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno …». Tale gratificazione, spiega l'Inps, nel tempo ha assunto diverse caratteristiche perché, oltre a essere emolumento fisso e ricorrente (non è più legato a fattori eventuali, quali il merito) viene corrisposta in un determinato periodo dell'anno a tutti i dipendenti pubblici e privati.
Peraltro, aggiunge l'Inps, anche la giurisprudenza (Consiglio di stato sentenza n. 658 del 2/9/1987) ha affermato che la tredicesima costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio e corrisposta a fine anno a tutti gli impiegati indipendentemente dal merito. In tal senso anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e come tale computabile nella base di calcolo del congedo straordinario.
La previsione, contenuta nel comma 5-quinquies del citato articolo 42 del dlgs n. 151/2001, secondo cui i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione delle ferie, del trattamento di fine rapporto e della stessa tredicesima è stata adottata solo per evitare un doppio incasso della stessa: prima attraverso l'indennità e poi con il contratto di lavoro dipendente.
Di conseguenza, conclude l'Inps, durante il congedo straordinario, il richiedente ha diritto a un'indennità pari all'ultima retribuzione che precede il congedo, riferita a tutte le voci, fisse e continuative (incluso il rateo di tredicesima, nonché di altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.
Documenti: Messaggio Inps 30/2024