Per accedere all'ammortizzatore sociale saranno richiesti due requisiti: a) l'aver esaurito un trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) nel predetto lasso temporale (restano esclusi i lavoratori beneficiati del normale trattamento di CIGS); b) non aver maturato le condizioni per l'accesso alla Naspi, la nuova indennità di disoccupazione partita dal 1° maggio 2015. I lavoratori interessati sarebbero quindi quelli che provengono da un trattamento di CIGD cessato tra il 1° dicembre 2017 ed il 31 dicembre 2018 (la cassa in deroga, in linea di massima, attualmente può essere concessa ad aziende che operano in determinate aree regionali, cd. di crisi complessa, oppure che operano in specifici settori produttivi in base ad appositi accordi governativi) e che non posseggono i requisiti per la fruizione della NASpI, e cioè almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e 30 giornate di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei 12 mesi che precedono l'inizio del medesimo periodo di disoccupazione.
La disposizione citata prevede comunque che a tali lavoratori dal 1° gennaio 2019 siano applicate misure di politica attiva, individuate da un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ANPAL. All’onere derivante dalle concessione della mobilità in deroga per il 2019 si fa fronte nel limite massimo delle risorse residue disponibili per le politiche del lavoro e l’occupazione delle regioni, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per l'attuazione della misura occorrerà l'adozione di uno specifico decreto interministeriale (per il quale, tuttavia, non è previsto una specifico termine temporale per l'adozione).
Aree di crisi Complessa
Alla misura si abbina un'altra disposizione, sempre prevista nella legge di bilancio, che proroga anche nel 2019 gli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori coinvolti nelle aree di crisi industriale complessa al fine di completare i piani di recupero occupazionale previsti (art. 1 co. 282 legge 145/2018). Le Regioni, infatti, vengono autorizzate a destinare le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, per la proroga nel 2019 dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga e di mobilità in deroga concessi ai sensi del predetto articolo 44, co. 11-bis e dell'articolo 53-ter del decreto legge 50/2017 al fine di completare i piani di recupero occupazionale. A tal fine il Governo destina anche ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto - legge 29 novembre 2008, n. 185.
Aree di crisi complessa recenti
In merito occorre segnalare che l’articolo 25-bis del Dl 119/2018 ha esteso la concessione della mobilità in deroga, prevista dall’articolo 1, comma 142, della L. 205/2017 (cioè quella riferita alle aree di crisi riconosciute tra l'8 ottobre 2016 ed il 30 novembre 2017) anche ai lavoratori che abbiano cessato o cessino la mobilità (ordinaria o in deroga) nei periodi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018 (per i casi di cessazione nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 il medesimo trattamento è riconosciuto dal richiamato articolo 1, comma 142, della L. 205). Il suddetto trattamento viene concesso per 12 mesi e a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva (individuate con apposito piano regionale).