Naspi anche in caso di cassa integrazione a zero ore

Venerdì, 13 Dicembre 2024
L’Inps spiega come calcolare la prestazione se il lavoratore non possiede nessuna giornata lavorativa nel quadriennio di riferimento perché posto in cassa integrazione a zero ore.

Piccolo escamotage per calcolare la Naspi ove non ci siano periodi lavorati nel quadriennio anteriore la cessazione. In caso di cassa integrazione a zero ore, infatti, si potranno utilizzare le retribuzioni figurative accreditate per tali periodi. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4254/2024 condiviso con il Ministero del Lavoro.

Disoccupazione

I chiarimenti riguardano il meccanismo di calcolo della Naspi nelle ipotesi in cui il lavoratore licenziato non abbia, nel quadriennio di osservazione, alcuna retribuzione utile in quanto posto in cassa integrazione a zero ore (sia nell’ipotesi a conguaglio che a pagamento diretto).

In questa ipotesi entra in crisi il meccanismo per individuare la misura della Naspi essendo la prestazione parametrata alla retribuzione imponibile incassata dall’interessato nel quadriennio anteriore la cessazione. Se il lavoratore è stato posto in cassa integrazione a zero ore per tutto il quadriennio antecedente al licenziamento non c’è, infatti, neanche una giornata lavorata e, quindi, una retribuzione da utilizzare per il calcolo della Naspi.

In questa circostanza, peraltro, non può trovare applicazione neanche il cd. «meccanismo di neutralizzazione» per ampliare il periodo di ricerca a periodi anteriori al quadriennio. Questo criterio, infatti, opera solo per l’individuazione del requisito contributivo di 13 settimane e, pertanto, della durata della Naspi. Non può essere esteso, spiega l’Inps, anche ai fini della misura della prestazione.

La soluzione

Ebbene per risolvere la problematica l’Inps spiega, su conforme parere del Ministero del Lavoro, che in assenza di retribuzione imponibile è possibile utilizzare la retribuzione figurativa relativa ai periodi di cassa integrazione. Ciò significa che la retribuzione utile per il calcolo della Naspi sarà la cd. «contribuzione correlata» riconosciuta per i periodi di cassa integrazione.

Cioè la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo (ovvero non tutelati). Nella determinazione di tale importo sono escluse le voci retributive collegate alla effettiva prestazione lavorativa, fermo restando invece l’inserimento di tutte le competenze ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile.

Documenti: Messaggio Inps 4254/2024

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