Cresce a 65,54€ al mese (dai precedenti 62,23 euro) il contributo IVS dei lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa. Lo precisa l'Inps nella Circolare n. 29/2024 pubblicata oggi con la quale l'Istituto di Previdenza riepiloga i valori applicabili nel 2024.
La legge n. 250/1958 prevede, infatti, che i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. Questi soggetti, in sostanza, pur essendo lavoratori autonomi vengono iscritti presso il FPLD dell'Inps e la loro contribuzione viene parametrata sulla base di un salario convenzionale e di una aliquota contributiva ridotta rispetto alla generalità degli altri assicurati.
La misura del salario convenzionale giornaliero del 2024, sul quale va calcolato il contributo IVS, risulta pari a 31,60 euro (790 euro al mese sulla base di 25 giornate lavorate). Essendo l'aliquota contributiva IVS fissata al 14,90% per la generalità dei pescatori autonomi, la quota mensile per l'assolvimento degli oneri previdenziali risulterebbe pari a 117,71 euro al mese. A salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, il legislatore ha tuttavia previsto uno sgravio contributivo sin dalla metà degli anni '90 rimodulato più volte. L'ultimo sconto è stato fissato dalla legge di bilancio per il 2020 con la quale il legislatore ha previsto uno sgravio contributivo pari al 44,32% sull'aliquota IVS dal 2020 (qui i dettagli). Lo sgravio era del del 45,07% nel 2019 e nel 2018; del 48,70% nel 2017 e del 50,30% nel 2016. Per effetto della suddetta riduzione l'Inps conferma, pertanto, che il contributo IVS mensile deve essere corrisposto in misura pari a 65,54 euro.
Oltre al contributo pensionistico, l'ammontare della somma dovuta, viene maggiorata dalla quota di maternità, nata con l'estensione alle pescatrici autonome, del diritto all'indennità di maternità (comma 1.bis inserito nell'art. 82 del DIgs 151/2001). Alla copertura dei relativi oneri, si provvede con il versamento di un contributo la cui misura è uguale a quella stabilità per la gestione dei coltivatori diretti, ossia 0,62 euro mensili. In totale, pertanto, il contributo mensile da versare nel 2024 è pari a 66,16 €.
Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese. A breve, l'Istituto provvederà ad inviare agli interessati le comunicazioni contenenti le indicazioni utili per il pagamento. In applicazione di quanto disposto dall’art. 37, comma 49, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio del 4 ottobre 2006, non si procede all’invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.
Documenti: Circolare Inps 29/2024